Conto irregolare senza i subconti degli agenti secondari (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 180 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti ha giurisdizione sui conti degli agenti delle Aziende sanitarie che riscuotono tickets e altri proventi, ai sensi dell’art. 44 R.D. n. 1214/1934 e dell’art. 28 d.P.R. n. 761/1979. Assume la qualifica di agente contabile chiunque abbia avuto il maneggio del danaro pubblico, anche senza espressa nomina e a prescindere dall’estensione temporale della giacenza di cassa o dall’ammontare delle somme. Gli addetti alla riscossione che riversano a fine giornata al cassiere referente sono subagenti contabili e devono rendere il conto della propria gestione, da far confluire in quello dell’agente principale. Il conto che non rappresenti partitamente le risultanze dei singoli riscotitori e non rechi allegati i sub conti è irregolare. La relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, d.lgs. n. 174/2016 ha natura obbligatoria, ma la sua omissione non è addebitabile all’agente contabile.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, era chiamata a giudicare sul conto giudiziale reso da un’agente contabile, quale responsabile del punto cassa di un ospedale dell’Azienda ULSS, per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2019, ossia fino alla data di esternalizzazione del servizio di cassa. Il Magistrato istruttore segnalava plurime irregolarità: il conto era stato presentato all’ente con grave ritardo, addirittura dopo l’approvazione del rendiconto; non risultavano allegati i sub conti dei riscotitori che operavano sotto la direzione dell’agente; mancava l’indicazione della giacenza di cassa iniziale e del fondo cambio moneta; non era stata depositata la relazione dell’organo di controllo interno.
L’Azienda, costituitasi, eccepiva di essersi conformata alle istruzioni regionali del 2017, secondo cui l’addetto alla cassa non era agente contabile se riversava le somme a fine giornata al cassiere referente. Rappresentava inoltre che il fondo cambio era stato erroneamente escluso e che la relazione ex art. 139 c.g.c. era stata prodotta solo a partire dai conti della gestione 2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affermato la giurisdizione contabile sui conti degli agenti delle Aziende sanitarie, richiamando l’art. 44 R.D. n. 1214/1934 e l’art. 33 d.lgs. n. 76/2000, confermato dall’art. 77 d.lgs. n. 118/2011. Ha quindi rilevato che il conto, trasmesso all’ente il 20.10.2020, era irregolare già per lo sfasamento temporale rispetto all’approvazione del consuntivo aziendale, avvenuta con delibera del maggio 2020, dovendo il conto dell’agente essere prodromico alla definizione delle risultanze del rendiconto dell’ente.
La Corte ha inoltre disatteso l’orientamento regionale che subordinava la qualifica di agente contabile alla permanenza della giacenza di denaro per un certo periodo o al superamento di una soglia di ammontare. Ha invece condiviso il più recente indirizzo secondo cui l’elemento decisivo è il maneggio del danaro pubblico, anche senza nomina espressa e anche se le somme sono riversate a fine giornata al cassiere referente. In applicazione dell’art. 192 R.D. n. 827/1924, i riscotitori dovevano essere qualificati subagenti e rendere un proprio conto, da allegare a quello dell’agente principale, per rendere evidente il collegamento dell’intera attività di riscossione.
Il Collegio ha riconosciuto che l’esame del conto evidenziava la corrispondenza tra gli incassi mensili e i riversamenti in tesoreria, ma ha giudicato il conto inidoneo a rappresentare i risultati della gestione, anche per l’erronea esclusione del fondo cambio moneta. Ha infine escluso ogni addebito all’agente per l’omessa relazione dell’organo di controllo interno, trattandosi di obbligo dell’Amministrazione, la cui violazione non può ricadere sul contabile.
In conclusione, la Corte ha dichiarato irregolare il conto giudiziale, senza luogo a provvedere sulle spese in assenza di condanna.
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Nota della Redazione
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