Ricalcolo moltiplicatore figurativo sul montante contributivo Polizia di Stato (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 95 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento pensionistico del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, il beneficio di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 spetta al dipendente che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall’ordinamento di appartenenza e che sia escluso dall’istituto dell’ausiliaria. La “base imponibile dell’ultimo anno di servizio”, da moltiplicare per cinque e per l’aliquota di computo, deve essere determinata con riferimento alla retribuzione mediata degli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio, e non già sulla base della retribuzione annualizzata percepita nell’ultimo anno solare. L’onere di provare l’esatta quantificazione del beneficio grava sull’ente previdenziale, che è tenuto a esplicitare compiutamente il calcolo effettuato; in mancanza, il giudice accerta il diritto del pensionato alla rideterminazione del montante contributivo con riferimento ai criteri normativi e alla documentazione in atti.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato dal 5 dicembre 1981 al 1° maggio 2023, era stato collocato in pensione per raggiungimento del limite di età ordinamentale di 60 anni, con trattamento liquidato con il sistema misto. Non potendo accedere all’istituto dell’ausiliaria, in quanto appartenente a un Corpo da cui tale istituto è escluso, il pensionato chiedeva all’INPS il ricalcolo della pensione ai sensi dell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, lamentando la mancata applicazione del c.d. moltiplicatore figurativo sul montante contributivo.
L’INPS, costituitosi in giudizio, eccepiva di aver già applicato il beneficio, sostenendo che la base imponibile dell’ultimo anno di servizio dovesse essere intesa non come retribuzione contributiva annualizzata alla cessazione, ma come retribuzione mediata sulla base degli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio. Il giudice, con ordinanza istruttoria, differiva l’udienza per consentire alle parti di chiarire i profili di contestazione sul calcolo alla luce della giurisprudenza più recente.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la sussistenza di tutti i requisiti normativi per il riconoscimento del beneficio in capo al ricorrente, il quale è stato dipendente della Polizia di Stato, collocato in pensione per raggiunti limiti di età e titolare di pensione calcolata con il sistema misto.
Quanto alla modalità di calcolo, la Corte ha precisato che la base imponibile dell’ultimo anno di servizio deve essere determinata assumendo la retribuzione mediata degli ultimi 360 giorni di lavoro antecedenti la cessazione. Nel caso di specie, il periodo di riferimento comprendeva i giorni lavorati tra il 1° maggio 2022 e il 30 aprile 2023, per un ammontare complessivo di euro 53.108,06, così determinato dalla somma tra la quota percepita nel 2023 (euro 14.287,44, calcolata proporzionalmente per 120 giorni) e quella relativa al 2022 (euro 38.820,62).
Di conseguenza, la Corte ha chiarito che, per completare l’incremento pari a cinque volte la retribuzione dell’ultimo anno, occorre aggiungere anche la quota di retribuzione del 2023 relativa ai mesi di servizio effettivamente prestati, con conseguente moltiplicazione per sei del valore di riferimento. La corretta quantificazione del montante contributivo è pertanto pari a euro 318.648,37 (euro 53.108,06 x 6), e non euro 279.827,75 come erroneamente calcolato dall’INPS, che non ha fornito precise e dettagliate delucidazioni in ordine al criterio di calcolo adottato.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, accertando il diritto del pensionato alla rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base del maggiore montante contributivo e condannando l’INPS alla corresponsione degli arretrati, con interessi e rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono state compensate in ragione della recente oscillazione giurisprudenziale in materia.
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Nota della Redazione
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