Revoca indulto e reato permanente accertamento doveroso del giudice (Cass. pen. Sez. 1 n. 822 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato permanente contestato in forma “aperta”, qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell’esecuzione l’accertamento di tale data mediante l’analisi accurata degli elementi a sua disposizione. Ai fini della revoca dell’indulto di cui all’art. 3, legge n. 241/2006, disposta in relazione alla commissione, nel quinquennio successivo all’entrata in vigore della citata legge, di un reato permanente contestato in forma “aperta”, il giudice dell’esecuzione, qualora la sentenza di condanna non specifichi la data di cessazione della condotta criminosa, è tenuto ad effettuare tale accertamento attraverso l’analisi degli elementi emersi nel giudizio di merito. La relativa omissione determina la nullità del provvedimento per motivazione apparente.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva disposto la revoca del beneficio dell’indulto, concesso ai sensi della legge n. 241/2006 nella misura di anni tre di reclusione, nei confronti di un condannato. Il presupposto della revoca era individuato nella sopravvenuta sentenza definitiva di condanna alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso a partire dagli anni ’90 fino alla sentenza di primo grado del 2014.
Secondo il giudice dell’esecuzione, tale condanna integrava la fattispecie di cui all’art. 1, comma 3, della citata legge n. 241/2006, ossia la commissione di un delitto non colposo, con condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, nel quinquennio successivo all’entrata in vigore della legge. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, tramite il proprio difensore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, facendo applicazione di un principio consolidato nella propria giurisprudenza in materia di reato permanente contestato nella forma cosiddetta “aperta”. Ha richiamato, in particolare, i precedenti di Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022 e di Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019.
La Suprema Corte ha chiarito che, laddove un effetto giuridico in sede esecutiva dipenda dalla data di cessazione della condotta criminosa e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, il giudice dell’esecuzione è comunque tenuto ad accertarla. Tale accertamento non può limitarsi a desumere la cessazione della permanenza dalla data della sentenza di primo grado, ma deve fondarsi sull’analisi accurata degli elementi emersi nel giudizio di cognizione e di quelli comunque a sua disposizione.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione non si era affatto posto il problema della cessazione della permanenza, né con riferimento ad un’eventuale specificazione contenuta nella sentenza di condanna, né con riferimento alla desumibilità dagli elementi del giudizio di merito. La Corte ha rilevato come il provvedimento impugnato si limitasse a un generico richiamo al certificato dello stato di esecuzione, incorrendo peraltro in un errore nell’indicazione del nominativo del condannato, verosimilmente per un refuso.||DSML||>
Tale carenza, ad avviso della Corte, non poteva ritenersi sanata dal mero richiamo alla richiesta del Procuratore generale, non essendo in alcun modo soddisfatto l’onere di accertamento imposto dalla legge. L’annullamento con rinvio si è quindi imposto, in considerazione della motivazione apparente del provvedimento e della necessità di una nuova valutazione da parte del giudice dell’esecuzione alla luce dei principi sopra richiamati.
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Nota della Redazione
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