Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento della pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 100 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, in pendenza del giudizio, la pretesa azionata dal ricorrente risulta integralmente soddisfatta per effetto dell’intervento dell’amministrazione previdenziale che provvede alla riliquidazione del trattamento pensionistico e al pagamento degli emolumenti dovuti, ivi inclusi arretrati, interessi legali e aggiornamento pensionistico. L’accertamento dell’avvenuto pagamento determina il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, dichiarandosi la cessazione della materia del contendere anche su richiesta concorde delle parti. In materia di spese di lite, la loro compensazione è disposta ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.lgs. n. 174/2016 quando ricorrono giusti motivi, quali l’avvenuta satisfazione della pretesa in corso di causa e la complessità della vicenda amministrativa sottostante. Resta assorbita ogni altra questione, ivi inclusa quella relativa alla legittimazione passiva dell’amministrazione militare, quando la stessa non insiste nell’istanza di estromissione e l’ente previdenziale ha provveduto al pagamento.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza e titolare di pensione ordinaria diretta, aveva ottenuto dall’amministrazione militare il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di 7° categoria Tab. A, con decreto emesso in data 10.11.2023 e trasmesso all’INPS per l’applicazione. Nonostante la domanda presentata all’Istituto e la successiva diffida a provvedere, il trattamento non veniva liquidato, determinando il ricorso alla Corte dei Conti per ottenere la declaratoria del proprio diritto, oltre interessi e rivalutazione.
Nel giudizio si costituivano entrambe le amministrazioni convenute: la Guardia di Finanza eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, con richiesta di estromissione, e l’INPS rappresentando di aver dato attuazione al decreto, riliquidando il trattamento e provvedendo al pagamento degli arretrati nella mensilità di marzo 2026, con conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha rilevato che, in pendenza del giudizio, si era verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato luogo alla lite: l’INPS, dopo l’instaurazione del ricorso, aveva provveduto alla riliquidazione della pensione privilegiata e al pagamento delle somme dovute, inclusi gli arretrati e gli accessori, come documentato dalla relazione depositata dall’Istituto in data 18.06.2026.
La Corte ha quindi preso atto dell’intervenuta satisfazione della pretesa azionata, dichiarando la cessazione della materia del contendere, in conformità alla concorde richiesta delle parti. Il difensore del ricorrente, pur avendo inizialmente contestato la congruità degli importi liquidati — rilevando una differenza tra quanto dovuto e quanto pagato — ha successivamente preso atto della documentazione prodotta dall’INPS, dalla quale risultava che la riliquidazione concerneva la differenza tra il trattamento provvisorio e quello definitivo, chiedendo espressamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese.
Quanto alle spese di lite, il giudice ne ha disposto la compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.lgs. n. 174/2016, ritenendo sussistenti i giusti motivi: l’avvenuto pagamento in corso di causa, il lungo lasso di tempo intercorso tra la cessazione dal servizio e l’emanazione del decreto di pensione definitiva e la condotta processuale delle parti. È stata dichiarata assorbita ogni altra questione, inclusa quella relativa alla legittimazione passiva della Guardia di Finanza, che non aveva insistito nell’istanza di estromissione.
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Nota della Redazione
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