Assorbimento dell’azione erariale per avvenuto recupero integrale del danno da parte dell’ente (Corte dei Conti Sez. I App. n. 131 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità amministrativo-contabile non è più procedibile quando il danno erariale, pur sussistente al momento della proposizione della domanda, risulti integralmente recuperato dall’amministrazione danneggiata al momento della decisione, essendo il danno requisito costitutivo della fattispecie che deve essere caratterizzato dai connotati di certezza, attualità e concretezza. Il requisito dell’attualità del danno deve sussistere al momento della decisione, non solo a quello della domanda. Gli importi incassati dall’ente a seguito di accordi transattivi conclusi con il fideiussore, inclusi quelli oggetto di compensazione ex art. 1242 c.c., producono effetti estintivi del credito al pari del pagamento, con conseguente assorbimento di ogni altra questione relativa all’elemento soggettivo e al nesso eziologico.
Il Fatto
Con atto di citazione del 2006, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio aveva convenuto in giudizio, tra gli altri, i ricorrenti odierni appellanti, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale di euro 9.922.518,32 in favore dell’Inpdap (oggi Inps). La contestazione riguardava indebiti pagamenti per servizi di precision cleaning e decontaminazione, in tutto o in parte non effettuati, relativi a contratti per la gestione del patrimonio immobiliare dell’ente stipulati nel 1996 e prorogati fino al 2002.
Il giudizio di primo grado si era concluso con la condanna solidale degli appellanti al pagamento della somma indicata, previo rigetto delle eccezioni preliminari con sentenza parziale. Avverso tali pronunce proponevano appello principale e incidentale i soccombenti, deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, la nullità della citazione, la prescrizione dell’azione e l’insussistenza del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disposto la riunione dei giudizi, rigettando le eccezioni di difetto di giurisdizione. Ha rammentato che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la nozione di rapporto di servizio in senso ampio ricomprende anche soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che, pur estranei all’ente, siano investiti, anche di fatto, dello svolgimento di un’attività in suo favore, inserendosi nella sua organizzazione. Ha inoltre richiamato il principio per cui il dato essenziale che radica la giurisdizione contabile è l’evento dannoso a carico di una pubblica amministrazione, non la natura del soggetto da cui proviene la condotta.
Ha poi respinto le eccezioni di nullità della citazione, rilevando che la domanda introduttiva conteneva l’esposizione dei fatti e l’indicazione dei titoli, e quelle di difetto di legittimazione ad agire della Procura, la cui azione è caratterizzata da necessarietà e non può essere condizionata dalle determinazioni dell’amministrazione danneggiata.
Quanto alla prescrizione, il Collegio ha ricondotto la fattispecie all’occultamento doloso del danno, i cui termini decorrono dalla data della scoperta effettiva. Ha ritenuto osservato il termine quinquennale, considerando che l’invito a dedurre risulta notificato per ultimo il 5 giugno 2006, mentre gli esiti ispettivi erano stati comunicati con nota del 26 giugno 2002.
Nel merito, la Corte ha valorizzato gli esiti dell’istruttoria disposta con ordinanza n. 23/2025, volta a verificare l’attualità e concretezza del danno. Dalla documentazione fornita dall’Inps è emerso che l’ente aveva incassato, in forza di due accordi transattivi conclusi con il fideiussore Atradius, le somme complessive di euro 7.250.000,00, alle quali dovevano aggiungersi gli importi di euro 513.718,85 ed euro 2.657.951,22, oggetto di compensazione ai sensi dell’art. 1242 c.c. con effetti estintivi del credito. Il totale recuperato, pari a euro 10.421.670,07, risultava superiore all’importo della condanna di primo grado.
Il Collegio ha quindi ritenuto che, pur essendo il danno ipotizzabile al momento della proposizione della domanda, lo stesso non fosse più attuale al momento della decisione, mancando gli elementi di concretezza e attualità che devono contraddistinguere l’elemento oggettivo del danno. Ha concluso per l’accoglimento dei gravami, con integrale riforma della sentenza impugnata e declaratoria di inefficacia dei sequestri conservativi, assorbendo ogni altra questione.
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Nota della Redazione
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