Utilizzabilità degli atti di indagine nel procedimento archiviato per le misure cautelari (Cass. pen. Sez. 3 n. 954 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono sempre acquisibili e utilizzabili, ai fini dell’emissione di un provvedimento di cautela personale, gli atti di indagine provenienti da un altro procedimento, anche dopo l’archiviazione o la sentenza di non doversi procedere, e prima del decreto di riapertura delle indagini. L’acquisizione di atti già formati non corrisponde, infatti, al compimento di una nuova attività di indagine in senso proprio. La valutazione prognostica del pericolo di recidiva, ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può legittimamente fondarsi sulla gravità e sulle modalità della condotta, che prevalgono sulla giovanissima età e sulla condizione di incensurato dell’indagato. La motivazione del tribunale del riesame che confermi tale prognosi è insindacabile in Cassazione se non manifestamente illogica o contraddittoria.
Il Fatto
Con ordinanza del 2 agosto 2025 il G.i.p. del Tribunale di Catania applicava al ricorrente la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 19 agosto 2025, confermava la misura.
Il ricorrente, tramite difensore, deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, lamentando che il Tribunale aveva utilizzato a suo carico un elemento a lui favorevole: l’archiviazione per analoghi fatti verificatisi nello stesso stabile, giustificata dalla modica quantità di stupefacente detenuta. Sosteneva, inoltre, la sua condotta corretta all’arrivo delle forze dell’ordine e l’assenza di pericolo di recidiva data la giovanissima età e la condizione di incensurato, invocando l’applicazione del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame aveva correttamente valorizzato il quadro indiziario, fondato sulla presenza del ricorrente nell’immobile, dotato di un sistema di videosorveglianza, nelle date del 16 e del 30 luglio 2025, sulla disponibilità delle chiavi, sul rinvenimento di materiale da confezionamento e di appunti, sul riconoscimento da parte di un consumatore e sulla fuga del complice con la droga.
Quanto alla dedotta archiviazione per il primo episodio, la Corte ha chiarito che la tesi difensiva circa la sua utilizzabilità solo in senso favorevole è priva di fondamento normativo e contrasta con il consolidato orientamento per cui gli atti di indagine di un altro procedimento sono sempre acquisibili, citando il precedente Sez. 1, n. 24905 del 2009. L’acquisizione di atti già formati non equivale a nuova indagine. In ogni caso, l’episodio del 16 luglio aveva valore meramente confermativo del solido quadro indiziario relativo al 30 luglio.
In ordine alle esigenze cautelari, il Collegio ha rilevato che la prognosi di recidiva formulata dal Tribunale, incentrata sulla gravità della condotta e sul suo inquadramento in una “fiorente e collaudata piazza di spaccio” con sistemi di controllo, era supportata da una motivazione non illogica. La giovane età e l’incensuratezza non sono elementi dirimenti quando la condotta evidenzi un elevato grado di pericolosità, come dimostrato dal ripristino del sistema di videosorveglianza a due settimane dalla prima operazione di polizia. La difesa, inoltre, non aveva offerto un confronto effettivo con tali argomentazioni.
Alla luce di ciò, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in conformità alla citata Corte cost. n. 186 del 2000.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.