Dipendenza da causa di servizio riconosciuta anche per concausa professionale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 117 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la legittimazione passiva dell’INPS sussiste in ragione dell’interesse del ricorrente a rendere opponibile all’Istituto previdenziale, competente a liquidare il futuro trattamento di pensione privilegiata, la sentenza che accerta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità. L’attività di servizio caratterizzata da importante e prolungato impegno fisico, anche in condizioni ambientali avverse, qualificabile come concausa che ha agito in modo apprezzabile e non marginale nella genesi dell’infermità degenerativa, integra il nesso causale richiesto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per l’attribuzione della pensione privilegiata ordinaria ai sensi degli artt. 64 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice contabile, ai sensi dell’art. 97 c.g.c., può avvalersi di consulenti tecnici privati iscritti ad albi, in alternativa alle strutture pubbliche, essendo la scelta dell’ausiliare insindacabile.
Il Fatto
Il ricorrente, Tenente Colonnello dell’Esercito in servizio e impiegato per circa venticinque anni in attività operative particolarmente impegnative anche fuori area, aveva presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente in spondilodiscoartrosi lombosacrale con protrusioni multiple e anterolistesi L5, quale presupposto per la pensione privilegiata ordinaria. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva espresso parere negativo sulla riconducibilità dell’infermità a fatti di servizio e il Ministero della Difesa aveva conseguentemente adottato decreto di rigetto. Il ricorrente aveva quindi inviato all’INPS istanza per l’ammissione al trattamento di pensione privilegiata, rimasta senza risposta. Avverso tali atti e avverso il silenzio dell’Istituto previdenziale, il militare aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte dei conti chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha disatteso le eccezioni preliminari dell’INPS, affermando la sussistenza della giurisdizione contabile e dell’interesse ad agire: la domanda non mirava a un mero accertamento di fatto, ma al riconoscimento dello status di infermità dipendente da causa di servizio, dal quale deriva l’attribuzione di un trattamento pensionistico maggiorato, bene della vita certo nell’an ma incerto nel quando e nel quantum.
Quanto alla legittimazione passiva dell’INPS, la Corte ha rilevato che sussiste l’interesse del ricorrente a rendere opponibile all’Istituto previdenziale la sentenza che accerta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, considerati gli evidenti riflessi sul riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato.
Sulla richiesta dell’INPS di affidare la consulenza tecnica al Collegio Medico Legale di cui all’art. 189 del d.lgs. n. 66/2010, il giudice ha osservato che il quadro normativo è mutato con l’entrata in vigore del c.g.c.: l’art. 97 c.g.c. prevede l’alternatività tra strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche e soggetti iscritti ad albi, essendo la scelta dell’ausiliare rimessa alla discrezionalità del giudice, con la sola vigilanza del presidente sulla equa distribuzione degli incarichi. Ha inoltre rilevato che l’eventuale attribuzione all’INPS delle spese della consulenza, ove favorevole, deriverebbe dall’omessa chiamata in causa da parte dell’Istituto del legittimato passivo sostanziale.
Nel merito, la Corte ha accolto la domanda sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, la quale aveva affermato la sussistenza del nesso causale tra il servizio prestato e l’infermità, in quanto l’attività svolta dal ricorrente, caratterizzata da importante e prolungato impegno fisico in zone disagiate e in condizioni ambientali avverse, risultava qualificabile quantomeno come concausa che aveva agito in modo apprezzabile e non marginale nella genesi della patologia degenerativa del rachide lombosacrale, ascrivibile all’ottava categoria della Tabella A del d.P.R. n. 834/1981.
Quanto alle spese, la Corte ha compensato integralmente quelle con l’INPS, ritenendo l’Istituto parte formale e sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, e ha condannato il Ministero della Difesa, rimasto contumace, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.659,00 oltre accessori.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.