Dolo del concessionario privato e giurisdizione contabile sul mancato riversamento di introiti (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 95 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti ha giurisdizione sul danno erariale da mancato introito cagionato da un privato concessionario di servizi pubblici, persona fisica o giuridica, secondo univoca giurisprudenza delle Sezioni unite. Il concessionario che riscuota corrispettivi per conto dell’ente pubblico riveste la qualifica di agente contabile riscossore e risponde a titolo di dolo ai sensi del novellato art. 1, co. 1, l. n. 20/1994, come modificato dalla l. n. 1/2026, allorché ometta di riversare integralmente e tempestivamente le somme introitate. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. In presenza di dolo non trovano applicazione i poteri riduttivi dell’addebito, che il nuovo art. 1, co. 1-octies, l. n. 20/1994 riserva alle sole ipotesi di colpa grave.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio una società affidataria, per il periodo 01.10.2024 – 31.01.2025, dei servizi di sbigliettamento, parcamento, pulizia primaria e riscossione dei corrispettivi da riversare al Comune per alcuni parcheggi pubblici. Dalla verifica incrociata tra le matrici dei biglietti venduti e gli importi riversati mediante reversali di incasso e sistema pos, era emerso un ammanco di euro 421.344,88, nonostante i solleciti e le diffide dell’ente locale.
Nelle more del procedimento, era stata dichiarata l’apertura della procedura principale di insolvenza della società. La convenuta, ritualmente evocata, rimaneva contumace; il curatore partecipava all’udienza senza depositare atti né memorie, dichiarando che il credito del Comune era stato ammesso al passivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente statuito la contumacia della società, rilevando l’irrilevanza processuale della mera partecipazione “di fatto” del curatore e dei difensori del Comune danneggiato, non seguita da rituale costituzione in giudizio. Il semplice conferimento dell’incarico tramite procura non produce alcun effetto processuale.
Nel merito, la Corte ha affermato la propria giurisdizione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione, sui danni erariali da mancato introito cagionati dal privato concessionario di servizi. La condotta violativa degli obblighi di servizio e il quantum del danno non risultavano contestati, sicché la responsabilità è stata ritenuta di documentata evidenza, confermata dalla scelta contumaciale.
Quanto all’elemento psicologico, la Corte ha ravvisato il dolo nella condotta della società, qualificata come agente contabile riscossore, richiamando la nozione codificata dal novellato art. 1, co. 1, l. n. 20/1994, che richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. La mala gestio del servizio di riscossione è stata ritenuta evidente e documentale.
Esclusa l’applicabilità del potere riduttivo, riservato dal nuovo art. 1, co. 1-octies, l. n. 20/1994 alle sole ipotesi di colpa grave, la società è stata condannata al pagamento dell’intero danno, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di lite. La Corte ha infine precisato che eventuali recuperi intervenuti in altra sede saranno valutabili in sede esecutiva.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.