Computo in pensione dei soli incrementi retributivi percepiti in servizio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 121 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della base pensionabile del dipendente pubblico, a norma dell’art. 43 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, rilevano esclusivamente gli emolumenti integralmente percepiti alla data di cessazione dal servizio, restando esclusi gli incrementi retributivi previsti dal contratto collettivo ma il cui scaglionamento temporale preveda decorrenza successiva al collocamento in quiescenza. La clausola contrattuale che riconosce effetto integralmente sul trattamento di pensione dei benefici economici per i dirigenti cessati nel periodo di vigenza va interpretata nel senso che detti benefici operano “alle scadenze e negli importi” ivi previsti, sicché non possono trovare ingresso nella base pensionabile aumenti non maturati né assoggettati a contribuzione. Tale conclusione è imposta dall’esigenza di garantire l’equilibrio della gestione finanziaria dell’ente previdenziale, non potendo la contrattazione collettiva incidere su rapporti previdenziali retti da norme legali inderogabili.
Il Fatto
Una dirigente scolastica, collocata in quiescenza dall’1/9/2017, chiedeva la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, invocando il computo degli aumenti stipendiali e della retribuzione di posizione – quota fissa previsti dal CCNL dell’Area dirigenziale Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018, sottoscritto l’8/7/2019. L’istanza, non riscontrata in via amministrativa, era stata portata davanti alla Corte dei conti, che con la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n. 82/2025 aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo limitatamente agli emolumenti concretamente maturati prima della cessazione, condannando l’INPS al pagamento dei maggiori ratei. L’interessata proponeva appello, sostenendo che i benefici dell’art. 39 del CCNL dovessero trovare applicazione integrale in forza dell’art. 40, comma 3, del medesimo contratto, e che quindi andassero computati anche gli incrementi con decorrenza successiva alla cessazione dal servizio (1/1/2018 e 31/12/2018).
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello premette che gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in relazione ad altri contratti collettivi non sono utilizzabili, riguardando segmenti temporali o tipologie di emolumenti differenti. Il thema decidendum viene quindi risolto alla luce del disposto dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la base pensionabile è costituita dall’ultimo stipendio, retribuzione o assegno pensionabile integralmente percepito.
La Corte valorizza l’elemento della integrale percezione come requisito non eludibile. Pur ammettendo che al concetto di “percezione” possa attribuirsi valenza giuridica, tale da ricomprendere gli emolumenti semplicemente maturati ancorché non materialmente incassati, rileva che le previsioni del CCNL non offrono elementi per ritenere che lo scaglionamento degli incrementi costituisse una mera rateizzazione di un’obbligazione già sorta. Al contrario, proprio la locuzione dell’art. 40, comma 3, del CCNL, laddove precisa che i benefici hanno effetto “alle scadenze e negli importi previsti”, dimostra che gli unici incrementi destinati a riflettersi sul trattamento di quiescenza sono quelli realmente percepiti durante il servizio.
Ad avviso della Corte, un’interpretazione differente contrasterebbe con la regola generale dell’ordinamento, funzionale ad assicurare l’equilibrio finanziario della gestione previdenziale, che ammette al computo della pensione solo le retribuzioni maturate al momento della risoluzione del rapporto e assoggettate a contribuzione. Non può pertanto ammettersi che una clausola collettiva venga interpretata in modo da includere emolumenti non percepiti né contribuiti, pena lo squilibrio della gestione. L’appello è quindi respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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