Giudizio di conto improcedibile per cessata qualifica di agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 196 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica ex lege come agente contabile gli amministratori e i sindaci di società a partecipazione regionale priva il soggetto della qualifica e della conseguente legittimazione passiva nel giudizio di conto, non potendo egli essere considerato agente contabile di fatto, difettando il requisito del maneggio dei beni oggetto del conto. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio, fermo l’obbligo dell’amministrazione di acquisire il conto dal soggetto che ha avuto l’effettiva disponibilità delle partecipazioni, anche ai fini dell’eventuale attivazione del giudizio per resa di conto.
Il Fatto
Il magistrato istruttore proponeva la declaratoria di improcedibilità della gestione resa dall’agente contabile, quale consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella società Fincalabra S.p.A. per l’esercizio finanziario 2022. La proposta si fondava sull’assenza della qualifica di agente contabile in capo al convenuto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale che aveva dichiarato illegittimo l’art. 8 della legge reg. Calabria n. 22/2007.
All’udienza di discussione, nessuno compariva per l’amministrazione né per l’agente contabile; il Pubblico ministero concludeva per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, acquisita la visura camerale storica della società, accertava che il convenuto, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di consigliere della società a partecipazione regionale. Tale carica, ai sensi dell’art. 8 della legge reg. Calabria n. 22/2007, era stata qualificata dal legislatore regionale come presupposto per l’attribuzione della qualifica di agente contabile, con conseguente assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 59/2024, aveva però dichiarato la disposizione illegittima per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto individuava come agenti contabili soggetti che non hanno la disponibilità delle partecipazioni della Regione nelle società e che non potrebbero comunque averla, per conflitto di interessi, trattandosi di componenti di organi di amministrazione delle società stesse.
La declaratoria di incostituzionalità comporta il venir meno della qualifica ex lege del convenuto, che non può più essere considerato consegnatario delle quote di partecipazione regionale, né può essere qualificato come agente contabile di fatto: egli, infatti, non ha il maneggio dei beni oggetto del conto, requisito indispensabile per l’attribuzione di tale qualifica secondo la legislazione statale, che individua come agente contabile il soggetto che ha la disponibilità dei diritti di socio.
La sentenza specifica che la declaratoria di improcedibilità non definisce il giudizio nel merito della regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2022, e l’amministrazione regionale è tenuta a garantirne l’acquisizione e la parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in caso di inadempimento. Nulla è dovuto per le spese, in considerazione della natura officiosa del giudizio e della mancata costituzione delle parti.
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Nota della Redazione
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