Incostituzionalità normativa regionale e improcedibilità per difetto di legittimazione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 195 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007, ha eliminato la qualifica di agente contabile ex lege in capo ai componenti degli organi di amministrazione delle società a partecipazione regionale. Tale norma, infatti, contrastava con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, poiché individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali. In assenza di una previsione normativa che fondi la qualifica, il Presidente del consiglio di amministrazione della società non può essere considerato consegnatario ex lege delle quote societarie, né agente contabile di fatto, difettando il requisito del “maneggio” dei beni oggetto del conto giudiziale. Ne consegue che il giudizio di conto nei suoi confronti deve essere dichiarato improcedibile per difetto di legittimazione passiva, fermo l’obbligo dell’amministrazione di acquisire il conto dal soggetto che ha avuto l’effettiva disponibilità dei beni.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria era chiamata a giudicare sul conto giudiziale presentato da un soggetto, in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella società Fincalabra S.p.A., per l’esercizio finanziario 2022. Nell’attività istruttoria, il magistrato rilevava una serie di irregolarità, contestando in particolare la sussistenza della qualifica di agente contabile del convenuto, alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024, e proponeva la dichiarazione di improcedibilità della gestione.
L’udienza di discussione veniva fissata per il giorno 27 maggio 2026. All’esito, né l’agente contabile né l’amministrazione si costituivano in giudizio, mentre il Pubblico ministero concludeva per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato, tramite visura camerale storica, che il convenuto rivestiva nell’esercizio in verifica la carica di Presidente del consiglio di amministrazione della società. Tale carica, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007, comportava la qualifica di agente contabile a materia e la conseguente assoggettazione alla giurisdizione della Corte dei conti.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 59/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione regionale, ritenendola in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma regionale, infatti, individuava come agenti contabili soggetti che non hanno la disponibilità delle partecipazioni regionali nelle società e che non potrebbero comunque averne, per conflitto di interessi, essendo componenti dell’organo di amministrazione della medesima società.
La disciplina statale, al contrario, fonda la qualifica di agente contabile sul requisito sostanziale del “maneggio” dei beni oggetto del conto giudiziale. Con riferimento alle partecipazioni societarie, tale requisito sussiste in capo ai soggetti appartenenti all’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio, come desumibile dal r.d. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) e dall’art. 137 del d.lgs. n. 174/2016 (codice della giustizia contabile).
La Corte ha quindi escluso che il convenuto potesse essere considerato agente contabile di fatto, difettando in capo allo stesso il maneggio delle quote sociali, presupposto implicito nella stessa norma regionale dichiarata incostituzionale, che obbligava gli amministratori a supportare la Regione nell’esercizio dei diritti di azionista. Non sussistendo la qualità di agente contabile e quindi la legittimazione passiva ad causam, il giudizio è stato dichiarato improcedibile. La decisione non definisce però il giudizio sulla regolarità della gestione: l’amministrazione regionale è tenuta ad acquisire il conto dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nell’esercizio 2022, attivando le procedure di cui agli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, ferme restando le competenze della Procura erariale per il caso di inadempimento. Nulla è stato statuito sulle spese, in ragione della natura officiosa del giudizio e della mancata costituzione delle parti.
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Nota della Redazione
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