Il conto giudiziale deve essere chiaro e intellegibile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 153 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’assenza di ammanchi e la conformità dell’operato dell’agente contabile alle prassi amministrative interne non escludono la declaratoria di irregolarità del conto quando questo non sia idoneo a rappresentare, in modo chiaro, certo e continuativo, i fatti di gestione e i relativi risultati, come prescritto dall’art. 140, comma 2, c.g.c.. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma non può costituire mezzo per derogare o eludere l’obbligo di rendicontazione. L’irregolarità del conto comporta la mancata ammissione a discarico dell’agente. Il termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto ex art. 150, comma 1, c.g.c. decorre dal deposito del conto presso la Sezione Giurisdizionale, non da quello effettuato presso l’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, ha esaminato il conto giudiziale dell’agente contabile, quale economo di un istituto zooprofilattico, relativo alla gestione della cassa economale per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2019, ultima gestione dell’agente. Il magistrato istruttore, con relazione dell’11.12.2025, ha rilevato plurimi profili di irregolarità: il conto si componeva di due schemi non coerenti tra loro, redatti secondo criteri differenti (cassa e competenza), con l’inclusione di fatti estranei alla gestione economale, la mancata annotazione dell’anticipazione di cassa di euro 10.000,00, la gestione promiscua del fondo economale con le riscossioni, l’assenza di un autonomo conto per i valori bollati, la tardiva parificazione e il passaggio di consegne avvenuto senza l’intervento di un funzionario dell’ente.
L’agente contabile eccepiva l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale e la regolarità del conto, evidenziando l’assenza di ammanchi. Interveniva in giudizio anche l’ente, sostenendo la conformità dell’operato alle istruzioni operative regionali e alle prassi interne.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di estinzione del giudizio, rilevando che il termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. decorre dal deposito del conto presso la Sezione Giurisdizionale e non dal deposito presso l’Amministrazione di appartenenza.
Nel merito, la Corte ha affermato che il giudizio di conto ha ad oggetto l’accertamento della regolarità dei conti giudiziali resi da tutti coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici. Richiamando il principio positivizzato dall’art. 140, comma 2, c.g.c., ha precisato che il conto deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi risultati, e che l’applicazione della prevalenza della sostanza sulla forma non può costituire un mezzo per eludere l’obbligo di rendicontazione. L’assenza di ammanchi o il rispetto di regole interne non escludono l’accertamento dell’irregolarità del conto quando mancano i presupposti di chiarezza e intellegibilità.
Il Collegio ha quindi elencato le irregolarità riscontrate: la tardiva parificazione, avvenuta dopo l’approvazione del bilancio di esercizio, in violazione dell’art. 74 R.D. n. 2440/1923; la compilazione dei due schemi con criteri non coerenti, che rendeva difficoltosa la ricostruzione della gestione; l’omessa annotazione del versamento del fondo di euro 10.000,00; il reintegro tardivo delle spese di settembre 2019; la ricomprensione nella gestione economale dei valori bollati, che avrebbero richiesto un autonomo conto giudiziale; la confusione tra cassa economale e proventi delle riscossioni; il passaggio di consegne avvenuto in violazione dell’art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924, che richiede l’intervento di un funzionario terzo.
La Corte ha stigmatizzato l’irrilevanza delle prassi operative interne, anche se codificate, quando contrastano con obblighi di legge, precisando che la presenza del funzionario al passaggio di consegne non è un mero adempimento formale, ma tutela sia l’agente cessante, con effetto liberatorio, sia quello subentrante.
Alla luce delle irregolarità rilevate, il conto non poteva essere approvato e l’agente non poteva essere ammesso a discarico, pur in assenza di ammanchi e criticità sostanziali. La mancata trasmissione della relazione dell’organo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. è stata invece addebitata all’Amministrazione, con invito a provvedere per il futuro. Nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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