Vaccinazione volontaria senza rapporto causale con servizio militare (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 187 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio finalizzata alla futura richiesta di pensione privilegiata appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, poiché afferisce a un profilo pensionistico. La vaccinazione anti-Covid eseguita dal militare in data antecedente all’introduzione dell’obbligo vaccinale costituisce atto volontario, ancorché consigliato e sostenuto dalle autorità sanitarie, e non può essere qualificata come onere imposto nell’esercizio delle funzioni. In assenza di obbligo giuridico, la somministrazione del vaccino non può essere messa in stretta relazione con l’attività di servizio, né la mera circostanza che essa sia avvenuta ad opera della struttura militare di appartenenza è idonea a configurare la dipendenza da causa di servizio. Il termine di decadenza di cui all’art. 3, commi 1, 2 e 3, l. n. 210/1992 riguarda esclusivamente l’indennizzo ivi previsto e non l’azione volta al riconoscimento della causa di servizio.
Il Fatto
Un graduato dell’Esercito Italiano, impiegato durante l’emergenza COVID-19 nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, veniva sottoposto a vaccinazione anti-SARS-CoV-2 in data 15 marzo 2021. A seguito dello sviluppo della sindrome di Guillain Barré, diagnosticata nel dicembre 2024, il militare richiedeva all’amministrazione il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia, respinto con determinazione del marzo 2025 sul rilievo che la vaccinazione era avvenuta prima dell’introduzione dell’obbligo vaccinale. Avverso tale diniego il ricorrente adiva la Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini della futura ed eventuale richiesta di pensione privilegiata.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha preliminarmente ravvisato la propria giurisdizione, trattandosi di domanda di riconoscimento della causa di servizio volta alla richiesta di futura pensione privilegiata, profilo pensionistico rientrante nella sfera di conoscenza della Corte dei conti. Ha altresì respinto l’eccezione di decadenza sollevata dal Ministero, rilevando che il termine di cui all’art. 3, commi 1, 2 e 3, l. n. 210/1992 attiene specificamente all’indennizzo per le vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria, fattispecie diversa da quella in esame.
Nel merito, la Corte ha individuato quale elemento dirimente il richiamo temporale alla data della vaccinazione, avvenuta il 15 marzo 2021, pacificamente antecedente all’introduzione dell’obbligo vaccinale del 15 dicembre 2021. Da tale circostanza il giudice ha fatto discendere la volontarietà della scelta del militare, che si è sottoposto alla vaccinazione facoltativa, ancorché fortemente consigliata e sostenuta dalle autorità sanitarie.
La Corte ha quindi chiarito che, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, occorre verificare se la vaccinazione costituisse un obbligo giuridico insistente sul ricorrente in quanto appartenente all’esercito: solo in caso affermativo gli effetti della vaccinazione obbligatoria potrebbero assumere rilievo, configurandosi come un onere imposto cui il militare non potrebbe sottrarsi. In assenza di obbligo, invece, la vaccinazione non può essere posta in stretta relazione con l’attività di servizio.
La mera circostanza che la somministrazione sia avvenuta ad opera della struttura militare di appartenenza, che ha fornito la possibilità di usufruire della vaccinazione non obbligatoria, non è stata ritenuta idonea a configurare quella dipendenza necessaria tra attività lavorativa e vaccinazione. Assorbente ogni ulteriore profilo, il ricorso è stato rigettato, con compensazione integrale delle spese di giudizio per la novità della questione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
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Nota della Redazione
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