Illegittimità costituzionale e improcedibilità del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 189 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio sul conto giudiziale, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che qualifica come agenti contabili i componenti degli organi di controllo delle società a partecipazione pubblica regionale priva detti soggetti della legittimazione passiva, non potendo essi essere considerati consegnatari di somme o valori. Costituisce, altresì, presupposto imprescindibile per la costituzione in giudizio dell’agente l’esistenza di un valido atto di parifica del conto, la cui conformità alle regole sulla formazione e conservazione dei documenti informatici deve essere attestata. L’improcedibilità non definisce il giudizio sull’effettiva regolarità della gestione, sicché il conto deve essere reso dal soggetto che abbia avuto l’effettivo maneggio dei beni, con obbligo dell’amministrazione di acquisirlo e parificarlo.
Il Fatto
Il giudizio riguardava il conto giudiziale presentato da un soggetto, in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella società Sorical Spa, relativamente all’esercizio 2020. Il Magistrato istruttore proponeva la declaratoria di improcedibilità della gestione, rilevando due profili critici: l’assenza di un valido decreto di parifica, in quanto la dicitura di conformità informatica non risultava sottoscritta digitalmente, e la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007, fondamento della qualifica di agente contabile del convenuto. L’amministrazione non si costituiva; all’udienza di discussione, il difensore dell’agente e il Pubblico Ministero concludevano per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto le conclusioni, dichiarando l’improcedibilità del giudizio. In primo luogo, ha rilevato che il deposito del conto giudiziale parificato costituisce condizione per la costituzione in giudizio dell’agente, ai sensi dell’art. 140, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016 (codice della giustizia contabile), e che la certificazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile, ai sensi dell’art. 618 del r.d. n. 827/1924, per l’esame giudiziale dello stesso.
Quanto alla qualifica soggettiva, la Corte ha accertato che il convenuto rivestiva la carica di presidente del collegio sindacale della società partecipata. Tale carica era stata qualificata come fonte di agenzia contabile legale dall’art. 8 della legge reg. Calabria n. 22/2007, disposizione dichiarata costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato la legislazione in materia di giurisdizione.
La Corte ha osservato che la norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, configurando un contrasto con i principi statali che individuano come agente contabile il soggetto che ha il “maneggio” dei beni, ossia, nel caso di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio. La dichiarazione di incostituzionalità impedisce di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né può configurarsi un’agenzia contabile di fatto, difettando il maneggio dei beni.
In ragione della natura officiosa del giudizio e della mancata costituzione delle parti, non vi era luogo a provvedere sulle spese. La decisione ha espresso il principio per cui l’improcedibilità non definisce il giudizio sulla regolarità delle gestioni, con la conseguenza che il conto dovrà essere reso dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio, dovendo l’amministrazione garantire l’adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, ferme le competenze della Procura erariale in caso di inadempimento.
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Nota della Redazione
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