Indennità di imbarco conglobata nel calcolo della quota A (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 138 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di imbarco attribuita al personale della Polizia Penitenziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 18-bis, d.l. n. 387/1987 e dell’art. 52, quinto comma, d.P.R. n. 164/2002, è valutabile nella quota A del trattamento pensionistico secondo le misure e modalità stabilite dalla legge n. 78/1983. Tale indennità non deve essere sommata all’importo della quota A, determinato applicando il coefficiente di rendimento alla retribuzione pensionabile, ma va conglobata nella retribuzione pensionabile medesima, prima dell’applicazione del coefficiente. La valorizzazione in aggiunta alla quota A determinerebbe la creazione di una quota ulteriore non prevista dal Legislatore e un beneficio superiore alla maggiorazione del 18% prevista per lo stipendio tabellare. La diffida prevista dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. è atto idoneo a radicare la giurisdizione del giudice contabile e il ricorrente vanta interesse ad agire quando la domanda possa condurre a un presumibile incremento del trattamento pensionistico.
Il Fatto
Agenti in quiescenza della Polizia Penitenziaria, già imbarcati, adivano il Giudice pensionistico della Corte dei Conti per ottenere l’inclusione nella base pensionabile dell’indennità di imbarco maturata nel corso del servizio. I ricorrenti, dopo aver inviato diffida all’amministrazione di appartenenza e all’INPS, lamentavano la mancata valorizzazione dell’emolumento ai fini del calcolo della pensione e chiedevano la riliquidazione del trattamento sin dall’originaria decorrenza.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità formulate dall’INPS: la diffida è stata correttamente proposta e l’interesse ad agire è ravvisabile nella domanda volta al computo di un’indennità nella base pensionabile. Il ricorso è quindi ammissibile e sorretto da concreto interesse. Nel merito, la Corte ha accertato che per tutti i ricorrenti, tranne uno, l’amministrazione aveva comunicato i dati corretti e l’INPS aveva già provveduto alla valorizzazione dell’indennità mediante conglobamento nella quota A e B del trattamento. La situazione del ricorrente rimasto privo di valorizzazione è stata regolarizzata in corso di giudizio, con pagamento degli arretrati sul cedolino di febbraio 2025.
La questione residua concerneva le modalità di calcolo della quota A: parte ricorrente sosteneva che l’importo dell’indennità (pari al 55% dell’indennità mensile di impiego operativo base maggiorata della tabella VI della legge n. 78/1983 per ogni anno di imbarco) dovesse sommarsi all’importo già determinato dall’applicazione del coefficiente di rendimento alla retribuzione pensionabile. L’INPS riteneva invece che l’indennità dovesse essere conglobata nella base pensionabile e solo successivamente assoggettata al coefficiente.
La Corte, richiamando l’art. 13 d.lgs. n. 503/1992 e la nota operativa n. 59/2009 INPDAP, ha aderito alla tesi dell’Ente previdenziale. Il Legislatore ha inteso valorizzare l’indennità “all’interno” della quota A relativa alle anzianità maturate prima del 1993, non in aggiunta ad essa. La prospettazione dei ricorrenti avrebbe creato una quota ulteriore rispetto a quelle normativamente previste, determinando un trattamento più favorevole rispetto a quello riconosciuto allo stipendio tabellare e alle altre indennità fisse, cui si applica comunque la maggiorazione del 18% e il coefficiente di rendimento.
Il ricorso è stato respinto per quattro ricorrenti e accolto parzialmente per il quinto, la cui posizione era stata regolarizzata in pendenza del giudizio. La novità della questione ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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