Falsa dichiarazione titolo di studio e danno erariale retribuzioni indebite (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 73 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, ex art. 106 c.g.c., in attesa della definizione del processo penale per i medesimi fatti postula un vincolo di consequenzialità e una pregiudizialità tecnica, non ravvisabile quando nel processo contabile siano versati gli stessi elementi probatori raccolti in sede penale, attesa la piena autonomia del giudizio contabile. La falsa dichiarazione del possesso di un titolo di studio, abilitante all’accesso al pubblico impiego, integra dolo e costituisce causa immediata e diretta del danno erariale, pari alle retribuzioni indebitamente percepite, non potendo la prestazione lavorativa di fatto resa essere considerata satisfattiva dell’interesse pubblico. Nella quantificazione del danno, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, deve riconoscersi una ridotta utilitas per le mansioni marginali e fungibili svolte, con conseguente abbattimento equitativo della somma dovuta, mentre per le prestazioni specialistiche o qualificate l’utilità non è deducibile.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio un soggetto, dipendente scolastico con mansioni di collaboratore, per sentirne accertare la responsabilità per danno patrimoniale al Ministero dell’Istruzione. Il convenuto, dichiarando falsamente il possesso di un diploma di qualifica professionale conseguito presso un istituto paritario, si era inserito nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, ottenendo plurimi incarichi di supplenza e percependo retribuzioni per complessivi euro 23.903,57. L’indagine penale, originata dalla scoperta di un’organizzazione dedita al rilascio di falsi diplomi, aveva rivelato che la sessione d’esame del 2013 non si era mai tenuta e che la pergamena riportava un numero seriale attribuito a diverso istituto. La difesa eccepiva la mancata sospensione del giudizio per pregiudizialità penale e negava la sussistenza del danno, valorizzando l’utilità della prestazione resa.
La Motivazione della Corte
La Sezione disattende l’istanza di sospensione, richiamando il principio per cui il giudizio contabile è autonomo rispetto a quello penale, occorrendo un rapporto di pregiudizialità tecnica che non ricorre quando il materiale probatorio penale sia semplicemente acquisito dal PM contabile. Nel merito, i giudici ravvisano la piena prova della falsità del titolo e della consapevolezza del convenuto, sulla base di un quadro indiziario grave e concordante: le dichiarazioni autoaccusatorie del personale dell’istituto, il ritrovamento di pergamene in bianco, la mancata trasmissione del numero seriale del diploma e l’impossibilità materiale dello svolgimento della sessione d’esame nel ristretto arco temporale indicato. Elementi che conducono ad affermare la sussistenza del dolo, essendo inconcepibile che il convenuto ignorasse di non aver mai superato un esame mai tenutosi. Quanto alla quantificazione, la Corte richiama l’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, che impone di considerare i vantaggi conseguiti dall’amministrazione. Pur riconoscendo alle mansioni di collaboratore scolastico una qualche utilità per la fungibilità della prestazione, la Sezione esclude che essa possa sterilizzare integralmente il danno, valorizzando i principi costituzionali dell’art. 97 Cost. sull’accesso al pubblico impiego e la lesione dei valori di legalità e buon andamento, in coerenza con i propri precedenti e discostandosi dall’opposto orientamento della sentenza n. 63/2026 della II Sezione Centrale d’Appello. La condanna è pertanto ridotta all’85% del danno, pari ad euro 20.318,03, quale valutazione equitativa della minor utilità della prestazione resa, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e spese di lite.
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Nota della Redazione
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