Prescrizione decorre dalla scoperta del danno in caso di occultamento doloso (Corte dei Conti Sez. I App. n. 98 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, nel testo novellato dalla legge n. 1/2026, il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta. L’occultamento doloso non coincide con la mera commissione del fatto illecito, ma richiede un’ulteriore condotta, anche omissiva, diretta a impedire la conoscibilità del danno da parte dell’Amministrazione, secondo l’ordinaria diligenza. Detto termine di decorrenza opera nei confronti di tutti i responsabili, ivi inclusi i soggetti chiamati a rispondere a titolo di colpa grave in vigilando.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria citava in giudizio una dipendente della Polizia provinciale, con qualifica di istruttore di vigilanza, e tre dirigenti succedutisi nel comando del Corpo, per la mala gestio dei procedimenti di riscossione dei verbali per violazioni del Codice della strada relativi agli anni dal 2011 al 2014. La condotta avrebbe determinato la prescrizione di ingenti crediti dell’Ente, quantificati in via principale in euro 445.591,20.
Il giudice di primo grado, dopo aver ridotto equitativamente il danno sino a euro 167.096,70, riteneva sussistente la responsabilità della dipendente, per dolo in relazione alle somme riscosse e non riversate e per colpa grave nella gestione dei verbali, e quella dei tre dirigenti, per culpa in vigilando, condannandoli pro quota. La decisione veniva impugnata dalle parti private e dalla stessa Procura regionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione Prima d’Appello, riuniti i gravami, disattendeva le eccezioni di intervenuta prescrizione dell’azione erariale, valorizzando l’occultamento doloso posto in essere dalla dipendente, la quale custodiva gli atti relativi ai verbali in armadi chiusi a chiave, sottraendoli alla conoscibilità dell’Amministrazione. In tale evenienza, anche alla luce della legge n. 1/2026, la prescrizione decorre dalla data della scoperta del danno, e non da quella della condotta; la scoperta era intervenuta solo dopo il trasferimento della dipendente ad altro ufficio, nel 2017, sicché l’azione intrapresa nel 2022 risultava tempestiva.
La Corte escludeva che l’assenza di investitura formale della dipendente per la gestione dei verbali potesse eliderne la responsabilità, riconoscendone la qualifica di agente contabile di fatto, gravato dall’onere di provare l’avvenuto riversamento delle somme riscosse, non assolto. In tal senso, si richiamava il principio secondo cui rileva l’oggettivo mancato riversamento di somme gestite per anni, quand’anche in assenza di una formale investitura.
Con riguardo ai tre dirigenti, la Corte confermava la sussistenza della responsabilità per colpa grave, riconducibile alla violazione dei doveri di controllo e vigilanza previsti dagli artt. 4, 5 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. L’inerzia prolungata, la mancata adozione di misure correttive e la tolleranza di un contesto di caos organizzativo integravano una violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, anche nella più circoscritta accezione introdotta dalla legge n. 1/2026.
Quanto alla quantificazione, la Corte riteneva condivisibile il ricorso alla valutazione equitativa, considerata l’incertezza delle percentuali di riscossione e l’incidenza di fattori non ascrivibili alle condotte dei convenuti. Confermava la riduzione del danno nella misura del 50% e, inoltre, la decurtazione del 25% per il concorso di altri soggetti non evocati in giudizio, correttamente individuati nella misura del 15% per il vice comandante e del 5% per ciascuno dei due funzionari responsabili della materia.
Applicando le nuove disposizioni sul potere riduttivo e sul concorso dell’Amministrazione danneggiata, la Corte riformava la sentenza di primo grado, condannando la dipendente al pagamento di euro 75.402,386 e i due dirigenti, in proporzione alla durata dei rispettivi incarichi, rispettivamente a euro 13.889,91 e a euro 11.111,93.
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Nota della Redazione
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