Detenzione domiciliare ex lege 199/2010 ostativa per recidiva presunta (Cass. pen. Sez. I n. 1443 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, disciplinata dall’art. 1, legge n. 199/2010, costituisce una speciale modalità di esecuzione della pena, applicabile anche in deroga alle regole generali poste dall’art. 47-ter Ord. pen. per la detenzione domiciliare, e quindi indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura. La sua applicazione è, tuttavia, preclusa quando ricorrano specifiche e motivate ragioni per ritenere sussistente il pericolo di commissione di altri delitti. Tale prognosi sfavorevole può essere legittimamente desunta dal complesso degli indicatori relativi alla condotta del condannato, sia intramuraria sia extramuraria.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza di un condannato volta a ottenere l’esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n. 199 del 2010, ritenendo non scemata la sua pericolosità sociale. Il Tribunale di sorveglianza, adito tramite reclamo, aveva confermato la prognosi negativa, valorizzando la pessima condotta tenuta dall’istante in carcere, ove aveva riportato plurime sanzioni disciplinari per infrazioni quali inosservanza di ordini, intimidazione e traffico di beni non consentiti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha anzitutto ribadito la natura dell’istituto di cui alla legge n. 199 del 2010, qualificandolo come speciale modalità di esecuzione della pena, non sovrapponibile alla detenzione domiciliare disciplinata dall’art. 47-ter Ord. pen., e finalizzata a consentire l’espiazione delle pene brevi fuori dal carcere per i condannati di scarsa pericolosità. In conformità ai precedenti richiamati, ha confermato che la concessione della misura non richiede un giudizio di meritevolezza, essendo preclusa solo dalla sussistenza delle cause ostative tassativamente indicate dall’art. 1, comma 2, lettera d), legge n. 199/2010, tra cui rientrano le specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti.
Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto la fondatezza della censura difensiva nella parte in cui rilevava che il giudice di merito aveva erroneamente fondato il diniego su un giudizio di non meritevolezza. Ha tuttavia qualificato tale passaggio come un incidentale errore di diritto, correggibile ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., in quanto non condizionante la tenuta complessiva del provvedimento.
La Corte ha, infatti, ritenuto infondata la doglianza relativa alla omessa valutazione del pericolo di recidiva, evidenziando come il Tribunale di sorveglianza non si fosse limitato a considerare la condotta inframuraria, ma avesse tenuto conto anche delle precedenti condanne per violazione della legge sugli stupefacenti, del carico pendente per il medesimo reato e di altre denunce per diversi delitti. Tali elementi, nel loro insieme, integrano quelle specifiche e motivate ragioni che, ai sensi della legge, escludono la possibilità di applicare la detenzione domiciliare, rendendo la valutazione del giudice di merito completa e corretta.
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Nota della Redazione
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