Effettivo amministratore occulto e prestanome: inammissibili i ricorsi per rivalutazione di merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 3686 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza quando i motivi, oltre a essere generici e ripropositivi, si limitano a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, contrapponendo differenti valutazioni di merito a quelle razionalmente svolte dai giudici di merito. In tema di reati tributari, risponde del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 — in concorso ex art. 110 cod. pen. — colui che, pur senza un ruolo formale nell’organo di amministrazione, eserciti di fatto i poteri gestori della società; ne risponde altresì il prestanome che, consapevolmente, metta a disposizione dei dipendenti la propria smart-card della firma digitale per le occasioni in cui si renda necessaria l’approvazione del legale rappresentante. La mancata applicazione dell’attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 cod. pen. non è sindacabile in legittimità se la corte d’appello ha esposto adeguate ragioni ostative, non ravvisandosi il minimo apporto nella realizzazione del reato.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 10 febbraio 2025, ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Cuneo il 4 aprile 2022, che aveva condannato due imputati — riconosciute a entrambi le attenuanti generiche — alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 2 di reclusione ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli di due episodi del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). I fatti erano stati commessi in Mondovì il 24 settembre 2015 e il 16 ottobre 2016. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, nonché la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha osservato che l’unico motivo di ricorso proposto da uno dei due imputati — volto a contestare la conferma del giudizio di colpevolezza — è manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata. In particolare, i giudici di merito hanno sottolineato, con pertinenti richiami alle fonti dimostrative acquisite, che l’imputato, pur essendo un semplice dipendente della cooperativa e non avendo un ruolo formale nel consiglio di amministrazione, fosse in realtà l’effettivo amministratore della società.
Quanto al secondo ricorrente, i motivi — tra loro sovrapponibili — sono parimenti manifestamente infondati, poiché erano volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato il ruolo di consapevole prestanome dell’imputato, che aveva lasciato a disposizione dei dipendenti la propria smart-card della firma digitale per le occasioni in cui si fosse resa necessaria la formale approvazione da parte del legale rappresentante. Tale condotta, lungi dall’integrare un’apporto di minima importanza, ha consentito la realizzazione del reato.
La Corte ha infine rilevato che la manifesta infondatezza connota anche il motivo concernente la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., dovendosi escludere vizi di legittimità rispetto al percorso argomentativo della corte d’appello, che ha adeguatamente esposto le ragioni ostative all’applicazione della diminuente.
In conclusione, la Cassazione ha ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata fosse sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrapponeva differenti valutazioni di merito, che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, richiamando i precedenti di Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.