Deposito telematico e costituzione di parte civile in udienza (Cass. pen. Sez. 2 n. 4224 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di deposito telematico degli atti del processo penale, introdotto dall’art. 111-bis cod. proc. pen., si applica alla costituzione di parte civile solo quando questa è effettuata anticipatamente. La costituzione di parte civile in udienza, ai sensi dell’art. 78 cod. proc. pen., può avvenire legittimamente mediante deposito cartaceo della dichiarazione e della procura speciale, secondo la deroga prevista dall’art. 111-bis, comma 3, cod. proc. pen. Non è abnorme l’ordinanza del giudice che esclude la parte civile quando il difensore, pur avendo optato per la costituzione in udienza, abbia depositato solo copie fotostatiche dei documenti, senza gli originali, e li abbia prodotti tardivamente.
Il Fatto
Il Gip del Tribunale di Catania, nel corso dell’udienza preliminare, disponeva l’esclusione della parte civile costituita dal Sindaco pro tempore di un Comune, ritenendo tardiva la costituzione. Il giudice rilevava che in udienza erano state depositate copie fotostatiche della dichiarazione e della procura speciale, mentre gli originali erano stati depositati in cancelleria solo due giorni dopo, oltre il termine di legge.
Il difensore della parte civile proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità del provvedimento e la violazione di legge per non aver il Gip considerato valido il deposito telematico degli atti, che sarebbero stati inviati prima dell’udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione premette che l’ordinanza che esclude la parte civile può essere impugnata per abnormità quando si fonda su un’interpretazione erronea della normativa, citando i precedenti in tal senso. Nel caso di specie, tuttavia, esclude la ricorrenza del vizio, in quanto la decisione del giudice di merito risulta corretta.
I giudici di legittimità chiariscono che l’art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dalla riforma Cartabia, ha reso obbligatorio il deposito telematico per gli atti del processo, ma il terzo comma della stessa norma prevede una deroga per gli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. In questa categoria rientra la costituzione di parte civile quando viene effettuata in udienza, poiché l’art. 78 cod. proc. pen. consente espressamente la presentazione in udienza della dichiarazione.
La Corte afferma quindi che la parte civile ha una doppia possibilità: costituirsi anticipatamente tramite deposito telematico, oppure direttamente in udienza con deposito cartaceo degli atti. Nel caso esaminato, la difesa aveva optato per la costituzione in udienza, ma aveva depositato solo copie fotostatiche, senza gli originali, che sono stati prodotti solo successivamente.
Quanto alla dedotta validità del deposito telematico, la Corte la ritiene una tesi difensiva nuova e comunque sfornita di prova, non risultando dagli atti e non essendo stata allegata la documentazione richiesta a pena di inammissibilità. Il comportamento processuale della difesa, che aveva effettuato un deposito cartaceo in udienza per poi produrre gli originali in un secondo momento, dimostra che la costituzione era avvenuta con modalità analogica e non telematica, rendendo legittima l’esclusione disposta dal giudice.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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