Falso giuramento e parte civile: prova secondo il più probabile che non (Cass. pen. Sez. 6 n. 4518 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione promosso dalla sola parte civile ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. avverso una sentenza di proscioglimento, il giudice dell’impugnazione è investito del potere di decidere sulla domanda risarcitoria solo ai fini dell’accertamento della responsabilità civile. In tale sede, non potendo più statuire sulla responsabilità penale, il giudice deve applicare il criterio civilistico del “più probabile che non” e non quello processual-penalistico dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio”. Il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale, ma deve offrire una motivazione che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione, essendo sufficiente che la prospettazione difensiva rappresenti una diversa e plausibile ricostruzione del fatto.
Il Fatto
La parte civile, un avvocato, aveva ottenuto decreti ingiuntivi nei confronti di due soggetti per crediti derivanti da proprie prestazioni professionali. Nel giudizio di opposizione, il giudice civile aveva deferito il giuramento decisorio agli opponenti, i quali avevano giurato che l’obbligazione era estinta. L’avvocato li aveva quindi denunciati per il reato di falso giuramento. Il Tribunale li aveva condannati, ma la Corte di appello, in riforma, li aveva assolti con formula piena perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della parte civile, che aveva impugnato l’assoluzione ai soli effetti civili ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. Dopo aver escluso l’applicabilità dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. ratione temporis, la Sesta Sezione ha ricostruito il sistema delle deroghe al principio di accessorietà dell’azione civile, rammentando che l’impugnazione della parte civile attribuisce al giudice penale il potere di decidere sulla domanda risarcitoria pur in assenza di una condanna.
La Corte ha richiamato i principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 182 del 2021 e n. 2 del 2026, evidenziando come, una volta cristallizzatosi l’esito assolutorio per mancata impugnazione del pubblico ministero, il giudizio prosegua dinanzi al giudice dell’impugnazione penale ai soli effetti civili, senza la possibilità di statuire sulla responsabilità penale. In tale contesto, l’accertamento del giudice di merito deve vertere esclusivamente sugli elementi costitutivi dell’illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità penale dell’imputato.
Quanto al merito, la Cassazione ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva escluso la falsità dei giuramenti. I giudici di appello avevano ritenuto credibile la versione degli imputati, i quali avevano dichiarato di aver risposto in base alla convinzione che i debiti fossero estinti per compensazione con crediti professionali vantati nei confronti dell’avvocato. La Corte barese si era basata sulle stesse dichiarazioni della parte civile e sul principio giuridico per cui l’eccezione di prescrizione presuntiva è compatibile con l’eccezione di compensazione.
La Suprema Corte ha concluso che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato il criterio civilistico della probabilità prevalente, ritenendo “più probabile che non” che gli originari opponenti non avessero reso una dichiarazione falsa. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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