Omessa traduzione per l’imputato alloglotta: accertamento rimesso al giudice di merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 7861 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di traduzione degli atti, anche dopo la riformulazione dell’art. 143 cod. proc. pen. ad opera del D.Lgs. n. 32/2014, l’accertamento relativo alla conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato alloglotta costituisce un’indagine di mero fatto rimessa al giudice di merito. Tale accertamento non è censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi. Detta verifica può essere compiuta anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria, quali l’elezione di domicilio, e in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza della lingua, restando salva la facoltà del giudice di disporre ulteriori verifiche ove gli elementi non siano concludenti.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore unico di una società, era stato condannato in primo grado, con sentenza confermata dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione per il reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, per essersi avvalso di fatture per operazioni inesistenti e per aver indicato elementi passivi fittizi, realizzando un’evasione dell’IRES.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo motivo lamentava vizio di motivazione e violazione di legge per l’omessa traduzione degli atti in una lingua a lui conosciuta, essendo alloglotta. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al rigetto dell’eccezione di nullità del procedimento per violazione dell’art. 143 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, richiamando il principio secondo cui l’accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato alloglotta spetta al giudice di merito, trattandosi di un’indagine di fatto non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che tale verifica può essere effettuata anche sulla base degli elementi emergenti dagli atti di polizia giudiziaria, come l’elezione di domicilio, e che, in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza della lingua, il giudice non è tenuto a disporre ulteriori approfondimenti, pur potendolo fare ove necessario.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente escluso che l’imputato non comprendesse la lingua italiana, valorizzando il processo verbale di constatazione redatto dall’Agenzia delle Entrate, sottoscritto dall’imputato, dal quale risultava che egli aveva interloquito con i funzionari verbalizzanti in assenza di interprete. Tale circostanza era stata attestata anche nel verbale di identificazione, di elezione di domicilio e di nomina del difensore di fiducia, nel quale si dava atto che l’imputato parla e comprende la lingua italiana.
Tali conclusioni erano state ulteriormente avvalorate da considerazioni logiche, relative alla residenza in Italia dal 2011 e allo svolgimento di attività imprenditoriali con rapporti continuativi con operatori del settore.
A causa dell’inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in conformità alla giurisprudenza costituzionale richiamata.
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Nota della Redazione
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