Continuazione esclusa per evasioni ripetute in assenza di ideazione preventiva (Cass. pen. Sez. 7 n. 8504 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La continuazione tra reati non può essere riconosciuta sulla sola base dell’omogeneità del bene protetto o dell’analogia delle modalità della condotta, essendo necessaria la prova della originaria ideazione e della persistenza di un disegno criminoso unitario. La ripetizione di evasioni dagli arresti domiciliari, ancorché commesse nel medesimo luogo e in un arco temporale contenuto, non integra tale prova quando il giudice di merito abbia accertato che ciascuna condotta fu determinata da circostanze occasionali o da necessità contingenti, ossia da motivi non rivelatori di una programmazione preventiva. È inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione scevra da vizi logici, riproponga censure già vagliate e disattese, limitandosi a insistere su indici sintomatici di una mera plausibile ideazione preventiva.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, aveva rigettato l’istanza di applicazione della continuazione tra i reati di evasione dagli arresti domiciliari oggetto di sei distinte sentenze esecutive. Il difensore deduceva la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., lamentando che il provvedimento impugnato non avesse valorizzato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, quale l’omogeneità del bene protetto e l’analogia delle modalità delle condotte, tutte commesse nel medesimo luogo in un periodo compreso tra il 2018 e il 2019. Avverso il diniego veniva quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché in fatto e manifestamente infondate, oltre che riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito. Il Tribunale aveva correttamente evidenziato che le evasioni, commesse in un periodo compreso tra il 22.8.2018 e il 6.2.2019, non potevano considerarsi espressione di unitarietà del disegno criminoso, difettando la prova che l’imputato avesse già ideato e programmato nelle sue linee essenziali le successive commissioni dei reati al momento della prima evasione.
Dalla motivazione delle sentenze richiamate emergeva, infatti, che l’imputato si era allontanato dalla propria abitazione per circostanze occasionali o necessità contingenti: in un caso per recarsi in tabaccheria, in un altro per soccorrere il fratello caduto a terra e in altri ancora perché trovato alla guida di un’autovettura. Tali elementi, ad avviso della Corte, risultavano indicativi del mero movente dei delitti e non già della originaria ideazione e della successiva permanenza del progetto criminoso che caratterizzano l’istituto della continuazione.
Il ricorso, insistendo su elementi sintomatici di una plausibile ideazione preventiva finalizzata a un deliberato rifiuto delle prescrizioni cautelari, non scalfiva la correttezza logico-giuridica della motivazione impugnata. La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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