Riqualificazione del fatto nel rito abbreviato e prevedibilità per l’imputato (Cass. pen. Sez. 4 n. 11065 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, ex art. 521 cod. proc. pen., trova il suo unico limite nella prevedibilità della riqualificazione per l’imputato, anche quando questa comporti una qualificazione più grave e anche all’esito del giudizio abbreviato incondizionato. Non integra violazione del diritto al contraddittorio e dell’equità del processo, ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, la riqualificazione che sia stata sollecitata dal pubblico ministero in sede di discussione, consentendo alla difesa di interloquire, e che risulti prevedibile sulla base degli elementi di fatto già contenuti nell’imputazione originaria. La lesione delle prerogative difensive non può essere dedotta in astratto, ma deve essere concretamente indicata dal ricorrente.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di cocaina), nonché per i reati di cui al comma 5 dello stesso articolo, relativi a cessioni di stupefacente a terzi. In sede di discussione, il pubblico ministero aveva chiesto la riqualificazione del fatto originariamente contestato ex comma 5 in quello di cui al comma 1, in ragione del rilevante quantitativo di sostanza rinvenuto. Il giudice aveva accolto la richiesta e la Corte d’appello aveva confermato la sentenza, ritenendo la riqualificazione prevedibile e non lesiva del diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il sistema normativo di riferimento, osservando come gli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. dettino le regole per le nuove contestazioni in dibattimento, mentre l’art. 521 cod. proc. pen. rappresenti la norma di chiusura, attribuendo sempre al giudice il potere di dare al fatto una definizione giuridica diversa, purché il fatto stesso rimanga immutato. Ha quindi richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 31617 del 2015, secondo cui non sussiste violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. quando la nuova definizione sia nota o prevedibile e non determini una concreta lesione dei diritti della difesa.
La Corte ha poi esaminato la giurisprudenza successiva, inclusa quella richiamata dal ricorrente (Sez. 2, n. 38821 del 2019), rilevando come essa sia costante nell’individuare nella prevedibilità l’unico limite al potere di riqualificazione. Ha inoltre precisato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non vi è violazione del contraddittorio quando l’imputato abbia potuto interloquire sulla nuova qualificazione attraverso il giudizio di impugnazione.
Quanto alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell’9.11.2023, causa C-175/22, la Corte ne ha escluso una portata innovativa rispetto al quadro nazionale, osservando che il parametro decisivo resta la concreta possibilità per l’imputato di esercitare i diritti della difesa. Ha infine ricordato che la violazione per effetto della c.d. “decisione a sorpresa” non può essere posta sul piano astratto, ma deve essere declinata in concreto, indicando quali prerogative difensive non siano state esercitabili.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto la riqualificazione legittima: il capo di imputazione conteneva l’indicazione del peso della sostanza, la questione era stata sollevata dal pubblico ministero in sede di discussione e la difesa aveva avuto modo di contraddire sia in quella sede sia nei successivi gradi di giudizio. Il ricorrente, peraltro, aveva invocato la lesione del diritto di difesa in astratto, senza indicare in concreto quali prerogative non avesse potuto esercitare. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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