Riqualificazione in appello e causa estintiva dell’oltraggio (Cass. pen. Sez. 6 n. 13534 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riqualificazione giuridica del fatto, disposta dal giudice di appello in termini diversi dall’imputazione originaria senza preventiva instaurazione del contraddittorio, non determina violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. se la nuova definizione era prevedibile per l’imputato e non ha inciso in concreto sulle sue strategie difensive. L’imputato che deduca di essere stato leso dalla mancata possibilità di avvalersi della causa estintiva del reato di cui all’art. 341-bis, quarto comma, cod. pen. per la riqualificazione in oltraggio deve aver tempestivamente sollecitato il giudice a riqualificare il fatto e contestualmente proposto l’integrale riparazione del danno. La causa estintiva, correlata al risarcimento integrale del danno verso la persona offesa e l’ente di appartenenza, deve intervenire prima del giudizio: la sua operatività non può essere rimessa a una scelta di opportunità dell’imputato maturata all’esito del dibattimento.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha riqualificato il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato all’imputato in quello di oltraggio, ex art. 341-bis cod. pen..
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 521 cod. proc. pen. per essere stata la riqualificazione operata solo con la sentenza di secondo grado, senza contraddittorio preventivo. Il ricorrente ha lamentato di non aver potuto esercitare le proprie prerogative difensive, in particolare avvalersi della causa estintiva del reato prevista dal quarto comma dell’art. 341-bis cod. pen., che opera in caso di risarcimento del danno intervenuto prima del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Richiamato il sistema codicistico, che distingue tra modifiche del dato storico-fattuale, soggette a formalità contestative, e mera riqualificazione giuridica, espressione del principio di legalità, ha ricordato il principio affermato dalle Sezioni Unite, n. 5307 del 2008, Battistella, secondo cui il potere di attribuire ai fatti una diversa definizione giuridica non richiede preventiva informazione all’imputato.
Ha poi ricostruito l’evoluzione normativa seguita alla sentenza della Corte EDU Drassich c. Italia, citata dal ricorrente. La Corte ha osservato come la giurisprudenza nazionale abbia ancorato la legittimità della riqualificazione alla prevedibilità della nuova definizione e alla concreta assenza di lesione dei diritti della difesa, secondo il principio delle Sezioni Unite, n. 31617 del 2015, Lucci. Ha inoltre dato atto delle innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia: il nuovo comma 1-bis dell’art. 423 cod. proc. pen. e l’onere di preventiva informazione previsto dall’art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen. per la riqualificazione operata direttamente in cassazione.
Quanto alla dedotta impossibilità di accedere alla causa estintiva, la Corte ha valorizzato l’onere di interlocuzione gravante sulla difesa, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, n. 35351 del 2014, Tamborrino, in materia di oblazione, e la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2020. L’imputato, ove ritenga errata la qualificazione giuridica, deve attivarsi tempestivamente, prospettando la riqualificazione e le domande conseguenti. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva mai sollecitato la riqualificazione in oltraggio, né offerto il risarcimento, pur essendo tale esito prevedibile data l’omogeneità strutturale tra i due reati.
La Corte ha infine chiarito che la causa estintiva di cui al quarto comma dell’art. 341-bis cod. pen. non è rimediabile nel giudizio di legittimità. Essa postula l’integrale risarcimento del danno, verso la persona offesa e l’ente di appartenenza, e deve intervenire «prima del giudizio», rivelando una funzione premiale-deflattiva che non può essere rimessa a una scelta successiva dell’imputato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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