Sostituzione della custodia cautelare e presunzione di adeguatezza del carcere (Cass. pen. Sez. 3 n. 15483 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione del giudice dell’appello cautelare sull’istanza di sostituzione di una misura con altra meno afflittiva è vincolata dall’effetto devolutivo e dalla natura autonoma del provvedimento impugnato rispetto a quello genetico. Il giudice non deve riesaminare la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, ma solo verificare che il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge e adeguatamente motivato in relazione a fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro cautelare. Applicata la misura ed esauritosi l’iter delle impugnazioni avverso l’ordinanza genetica, la situazione si cristallizza in una sorta di giudicato allo stato degli atti, sicché la misura non è soggetta a revoca o sostituzione se non si prospettino elementi nuovi. La doppia presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. opera anche in sede di istanza di sostituzione, potendo essere superata solo da prova contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis, comma 1, c.p., aveva chiesto al G.I.P. la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’istanza era stata respinta dal G.I.P. e, su appello, anche dal Tribunale del Riesame di Napoli.
Avverso l’ordinanza del Tribunale, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e il vizio di motivazione. La difesa lamentava l’omessa valutazione di elementi quali il tempo trascorso dai fatti e dall’applicazione della misura, la scelta del rito abbreviato, l’incensuratezza e la disponibilità di un domicilio idoneo in un comune lontano dal luogo di commissione dei reati, richiamando il principio di proporzionalità della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, poiché si risolveva nella richiesta di un differente apprezzamento di circostanze di fatto già valutate dai giudici di merito, senza un confronto effettivo con la motivazione dell’ordinanza impugnata.
Richiamando il costante orientamento di legittimità (Sez. 6, n. 45826 del 2021; Sez. 1, n. 82 del 2015, dep. 2016; Sezioni Unite n. 26 del 1993), la Corte ha precisato che, una volta esauritosi l’iter delle impugnazioni avverso l’ordinanza genetica, la situazione cautelare si cristallizza. La revoca o la sostituzione della misura sono pertanto ammissibili solo in presenza di fatti sopravvenuti, ovvero di fatti preesistenti ma non esaminati dal giudice che ha applicato la misura, come nel caso in cui l’ordinanza del Tribunale del Riesame del 23/10/2024 non era stata impugnata.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva esaminato gli elementi offerti dalla difesa, ritenendoli privi del requisito della novità o irrilevanti. In particolare, aveva valorizzato la “comprovata gestione di una piazza di spaccio” e i “cospicui soldi investiti” quali circostanze di professionalità e allarmante personalità criminale, rilevando che l’imputato avrebbe potuto replicare le condotte delittuose anche in un comune distante e che la disponibilità di un alloggio in altra regione era già stata valutata e ritenuta inidonea.
La Corte ha inoltre ricordato che la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. trova applicazione anche in sede di istanza di sostituzione della misura (Sez. 3, n. 46241 del 2022). La clausola di esclusione di cui all’art. 299, comma 2, c.p.p. fa ritenere perduranti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dal mero decorso del tempo.
Gli argomenti difensivi non individuavano una manifesta illogicità della motivazione, ma contrapponevano alla valutazione del Tribunale una diversa lettura degli stessi elementi fattuali, già esaminati. Tale censura esula dal sindacato di legittimità, rendendo il ricorso inammissibile. Il ricorrente è stato conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.