Integrazione postuma della motivazione e autosufficienza dell’offerta tecnica (TAR Lazio n. 8600 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure di gara, la stazione appaltante può legittimamente riconvocare la commissione giudicatrice per specifici approfondimenti istruttori su punti controversi, anche dopo l’aggiudicazione e in pendenza di giudizio, potendo l’esito consistere nella mera integrazione della motivazione di atti endoprocedimentali, senza che ciò configuri un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Tale integrazione è consentita quando la carenza motivazionale riflette un vizio meramente formale dell’atto e non un vizio sostanziale della funzione; in tal caso l’amministrazione può munire l’atto originario di una argomentazione giustificativa sufficiente, lasciandone ferma l’essenza dispositiva. In assenza di un esplicito divieto a pena di esclusione nella lex specialis, l’inserimento di link ipertestuali a brochure o cataloghi dei costruttori nella documentazione tecnica non determina l’esclusione dell’offerente, purché il contenuto dei collegamenti sia meramente illustrativo di quanto già evincibile dalla relazione tecnica. Le valutazioni della commissione giudicatrice e l’attribuzione dei punteggi costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di palese inattendibilità o evidente insostenibilità del giudizio, non essendo sufficiente la mera non condivisibilità.
Il Fatto
Una società, seconda classificata nella procedura aperta indetta da una emittente radiotelevisiva pubblica per l’affidamento della fornitura di sistemi di ripresa in formato UHD, ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 1 disposta in favore della controinteressata. La ricorrente ha dedotto plurimi vizi afferenti alla mancata esclusione dell’aggiudicataria per l’asserita incompletezza dell’offerta tecnica, supportata da collegamenti ipertestuali a documentazione esterna, e all’illegittima integrazione postuma dei verbali di gara operata dalla commissione giudicatrice in data successiva alla proposizione del ricorso. Ha altresì contestato i punteggi attribuiti per alcuni criteri di valutazione, lamentando la carenza motivazionale del prospetto riepilogativo e il parziale diniego di accesso alla documentazione di gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato congiuntamente la doglianza relativa al giudizio di idoneità dell’offerta e le censure concernenti il verbale dell’11.12.2025, ritenendo che la riconvocazione della commissione non integri un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Richiamando il potere di autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e la distinzione tra vizi sostanziali della funzione e vizi meramente formali dell’atto, la Corte ha chiarito che la commissione, resasi conto di non aver riportato per tutti i requisiti tecnici i riferimenti rinvenuti nelle documentazioni presentate, ha semplicemente esplicitato elementi già acquisiti al procedimento, senza introdurre nuove valutazioni discrezionali.
Quanto alla doglianza relativa all’uso di link esterni, il Tribunale ha rilevato che il paragrafo 18 e il paragrafo 21 del disciplinare di gara non contengono alcun divieto espresso a pena di esclusione. La disposizione che prescrive il deposito della relazione tecnica a pena di esclusione consente infatti al concorrente di allegare ulteriore documentazione dimostrativa della conformità dei prodotti, senza richiedere che i requisiti obbligatori siano desumibili esclusivamente da documenti ufficiali del costruttore. La mancata prova della modificabilità nel tempo del contenuto dei collegamenti e dell’assenza di corrispondenza con la relazione tecnica ha determinato il rigetto della censura, onere probatorio gravante sulla ricorrente.
Il Collegio ha altresì ritenuto che la verifica del possesso dei requisiti minimi possa essere effettuata anche attraverso l’esame dei campioni dei prodotti, la cui presentazione è prevista a pena di esclusione dal punto 21.1 del disciplinare. Sul punto la ricorrente nulla ha eccepito in merito alle verifiche sui campioni dell’aggiudicataria, limitandosi ad asserire l’inadeguatezza dei documenti indicati nel verbale integrato.
Con riferimento alla contestazione dei punteggi, il Tribunale ha ribadito il consolidato principio per cui la valutazione delle offerte rientra nell’ampia discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, con la conseguenza che le censure che sollecitano un sindacato sostitutorio sono inammissibili ai sensi dell’art. 134 c.p.a., salvo il limite dell’abnormità della scelta tecnica. I giudizi espressi, correlati a criteri e sub-criteri predeterminati e sufficientemente articolati, sono stati ritenuti immuni da profili di irragionevolezza o illogicità manifesta. Il voto numerico, correlato a criteri definiti e parametri di riferimento, è stato considerato idoneo a soddisfare l’obbligo motivazionale, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato.
Infine, la doglianza sull’accesso è stata respinta: l’allegato contenente i riferimenti ai prodotti, sebbene per un mero refuso richiamasse il Lotto 2, afferiva in realtà ai prodotti offerti nel Lotto 1, e la restante documentazione era stata ostesa e depositata in giudizio. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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