Partecipazione del vice-procuratore onorario senza delega e particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 15758 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità a regime intermedio derivante dalla partecipazione al giudizio di primo grado di un vice-procuratore onorario sfornito di apposita delega è sanata qualora non sia stata dedotta tempestivamente con l’impugnazione. È altresì inammissibile il motivo di ricorso che censuri l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quando la relativa richiesta non sia stata formulata nel giudizio di merito, neanche in sede di conclusioni, e quando la decisione impugnata abbia comunque fornito una motivazione idonea, indicando le ragioni che escludono la minima offensività del fatto. In caso di diniego dell’istituto, l’onere motivazionale è soddisfatto anche se il giudice, senza dedicare espresse considerazioni, abbia qualificato la condotta in termini incompatibili con la tenuità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza con cui il Tribunale di Pescara lo aveva condannato per il reato di porto in luogo pubblico di una scure della lunghezza di 69 cm. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo, lamentava la nullità del giudizio di primo grado per la partecipazione all’udienza di un vice-procuratore onorario privo di apposita delega. Con il secondo, eccepiva l’omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., ritenendo che il fatto potesse essere considerato di particolare tenuità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nella sua articolazione di Sezione Settima, ha preliminarmente scrutinato il primo motivo di ricorso, relativo alla presunta nullità derivante dalla partecipazione del magistrato onorario privo di delega. Sul punto, ha ricordato il consolidato orientamento di legittimità, richiamando Sez. 5, n. 37524 del 14/10/2020, secondo cui la nullità eventualmente verificatasi ha regime intermedio e, non essendo stata tempestivamente dedotta, deve ritenersi sanata.
Quanto al secondo motivo, concernente la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità sotto un duplice profilo. In primo luogo, la richiesta non era stata formulata nel corso del giudizio di merito, neanche in sede di conclusioni, con conseguente preclusione della relativa doglianza in sede di legittimità. In secondo luogo, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il Tribunale aveva specificamente indicato le ragioni per cui il fatto contestato — il porto in luogo pubblico di una scure — non potesse essere considerato di minima offensività.
La Corte ha quindi ribadito i principi che regolano l’istituto della particolare tenuità del fatto, richiamando Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016 e la giurisprudenza successiva. Il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire una motivazione che sia il frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, utilizzando i parametri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo), e indicando specificamente quelli ritenuti rilevanti. L’onere motivazionale, tuttavia, deve intendersi soddisfatto anche qualora il giudice, pur senza dedicare espresse considerazioni alla questione, abbia qualificato la condotta in termini tali da escludere implicitamente la tenuità.
Le contestazioni del ricorrente sono state valutate come di tangibile fragilità, in quanto meramente assertive e tese a una diversa valutazione delle emergenze istruttorie, senza confrontarsi con l’impianto motivazionale della sentenza impugnata. La decisione del Tribunale è stata pertanto ritenuta in linea di coerente continuità con i principi di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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