Identico oggetto esclude violazione del contraddittorio accusatorio (Cass. pen. Sez. 1 n. 16364 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale la condotta dell’amministratore di diritto che, consapevole delle sollecitazioni del collegio sindacale, ometta volontariamente la tenuta delle scritture contabili allo scopo di impedirne la ricostruzione, ben potendo il giudice di rinvio fondare il giudizio di sussistenza del dolo anche su elementi già valutati in precedenza, purché valorizzati con un esame più approfondito. La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo in caso di trasformazione radicale della fattispecie, non quando la condotta accertata coincida con quella descritta nel capo di imputazione e gli elementi ulteriori siano utilizzati solo come indizi del dolo.
Il Fatto
L’imputato, amministratore di diritto di una società dichiarata fallita, era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale e impropria. In sede di giudizio di rinvio, dopo l’annullamento disposto dalla Cassazione per carenza motivazionale sul dolo, la Corte territoriale aveva assolto l’imputato per una delle condotte distrattive ma aveva confermato la condanna per le restanti imputazioni.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. per l’omesso adeguamento alla sentenza di annullamento e la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per la pretesa diversità tra l’accusa contestata e quella accertata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto ai primi due motivi, il giudice di rinvio aveva adempiuto all’obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento, effettuando un esame più approfondito degli elementi relativi all’elemento psicologico. I rapporti complessivamente intercorsi con l’amministratore di fatto e le operazioni societarie gestite costituivano elementi idonei a fondare la prova del dolo, così come i rilievi del collegio sindacale, la cui valenza probatoria era stata correttamente rivalutata alla luce della reiterazione delle sollecitazioni e del comportamento consapevolmente omissivo dell’imputato.
La Corte ha quindi precisato che la presenza di precedenti valutazioni nella sentenza di annullamento non preclude al giudice di rinvio di utilizzare gli stessi elementi, purché la motivazione sia più approfondita e tenga conto delle osservazioni critiche espresse dal giudice di legittimità.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la violazione del principio di correlazione. L’affermazione di responsabilità coincideva con il fatto descritto nel capo di imputazione, incentrato sulla condotta di impedire la ricostruzione del patrimonio sociale. L’operazione relativa alle fatture per operazioni inesistenti era stata richiamata nella sentenza solo quale elemento rappresentativo della consapevolezza delle modalità di gestione della società e, quindi, dell’esistenza del dolo.
Il principio di correlazione, richiamando i precedenti Sezioni Unite n. 36551 del 2010, Carelli e Sez. 2, n. 30488 del 2022, Mangini, si considera violato solo quando il fatto accertato sia in rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale con quello contestato. L’indagine non si esaurisce in un confronto letterale, ma va condotta tenendo conto della concreta possibilità per l’imputato di difendersi, integrata nel caso di specie. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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