Ricorso del PM inammissibile senza confronto sulla ratio delle presunzioni cautelari (Cass. pen. Sez. 4 n. 17981 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame che, in tema di misure cautelari, abbia ritenuto superate le presunzioni relative di sussistenza delle esigenze di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è inammissibile per aspecificità qualora le censure del pubblico ministero non si confrontino con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa valutazione degli elementi fattuali. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare non può risolversi in una rilettura delle risultanze processuali, ma deve vertere sulla coerenza e sulla non manifesta illogicità dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, aveva annullato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, indiziato di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ai sensi dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, operante tra febbraio e giugno 2022. Il giudice aveva confermato la gravità indiziaria, ma aveva ritenuto insussistenti le esigenze cautelari, ritenendo superato il regime presuntivo di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la Procura della Repubblica, deducendo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza delle esigenze di natura probatoria e del pericolo di reiterazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro fattuale, rilevando come il Tribunale avesse correttamente applicato il doppio regime presuntivo relativo di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operante con riferimento a tutte le esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. I giudici di merito avevano tuttavia ritenuto tale presunzione superata, valorizzando la valenza probatoria degli elementi raccolti, prevalentemente emergenti da indagini tecniche, e la ritenuta fuoriuscita dell’indagato dai circuiti criminali.
La Corte ha evidenziato come la decisione del Tribunale si fondasse su una valutazione complessiva di elementi quali l’attività lavorativa in corso, l’affidamento in prova ai servizi sociali e la risalenza dei precedenti specifici, oltre che sulla circostanza che la condotta partecipativa dell’indagato fosse riferita a un arco temporale limitato e in assenza di reati fine. La nota di polizia giudiziaria richiamata dal ricorrente era stata oggetto di espresso confronto da parte del giudice del riesame.
La Cassazione ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile per aspecificità, poiché le censure del pubblico ministero non si confrontavano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato ma si limitavano a prospettare una diversa valutazione degli elementi fattuali. Le doglianze, volte a sovrapporre al percorso motivazionale del Tribunale elementi emergenti dalla nota di polizia giudiziaria — relativi ad arresti di altri soggetti in contesti spazio-temporali non inerenti all’indagato — non evidenziavano alcuna manifesta illogicità nella decisione. In tal modo veniva meno la funzione tipica del ricorso per cassazione, dovendosi ritenere non sindacabile in sede di legittimità una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
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Nota della Redazione
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