Reato satellite divenuto più grave e divieto di reformatio in peius (Cass. pen. Sez. 7 n. 18059 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell’impugnazione che, a fronte del mutamento di struttura del delitto continuato per la sopravvenuta estinzione per prescrizione, in grado di appello, del delitto inizialmente giudicato più grave, irroghi per il delitto satellite successivamente divenuto più grave la medesima pena inflitta dal primo giudice in relazione a quello estinto. La dichiarata estinzione del reato più grave fa venir meno, in appello, il termine di paragone, non potendosi operare una valutazione di gravità rispetto ad un reato estinto. Il giudice dell’impugnazione ha il potere-dovere di individuare quale, tra i residui reati, sia quello più grave e di determinare la pena in modo autonomo, con il solo limite di non applicare una pena più grave di quella inflitta in primo grado.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 29/05/2025, confermava la pronuncia di primo grado dichiarando l’imputato responsabile di una pluralità di reati, tra cui quelli indicati ai capi c) e d) della rubrica. In sede di appello veniva dichiarata l’estinzione per intervenuta prescrizione del reato inizialmente ritenuto più grave.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo motivo lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, denunciando il travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni rese da un teste. Con il secondo motivo deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente scrutinato il primo motivo di ricorso, relativo al dedotto travisamento della prova. Ha ritenuto la censura non formulata in termini consentiti in sede di legittimità, risultando meramente riproduttiva di profili già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito. In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio di travisamento può essere dedotto solo qualora il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 2017, Rv. 269217 – 01). Nella specie, la prova dichiarativa era stata oggetto di specifica disamina anche da parte del primo giudice.
La doglianza tendeva, inoltre, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale. Quest’ultima aveva esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, valorizzando come la carta di identità oggetto di contraffazione fosse stata esibita in originale al teste e come l’eventuale falsificazione del documento da parte di un soggetto diverso non avrebbe comunque escluso la responsabilità concorsuale del ricorrente, risultando effigiata sul documento falsificato la sua immagine. La Corte ha ribadito che esula dai poteri del giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 1997, Rv. 207944).
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza. La censura postulava la possibilità per il giudice di appello di applicare una pena inferiore al minimo edittale, che nemmeno il primo giudice aveva applicato, e comportava il ricorso a criteri di paragone non più omogenei. La dichiarata estinzione per prescrizione del reato ritenuto più grave in primo grado fa venir meno il termine di paragone, non potendosi operare una valutazione di gravità rispetto ad un reato estinto.
Pertanto, il giudice dell’impugnazione ha il potere-dovere di individuare quale, tra i residui reati, sia quello più grave e di determinare la pena in modo del tutto autonomo, con il solo limite di non applicare una pena più grave di quella inflitta in primo grado. La Corte ha fatto applicazione del principio di diritto secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597 cod. proc. pen. il giudice che, a fronte del mutamento di struttura del delitto continuato per la sopravvenuta estinzione del delitto inizialmente giudicato più grave, irroghi per il delitto satellite divenuto più grave la medesima pena inflitta dal primo giudice (Sez. 3, n. 41719 del 2024, Rv. 287109 – 01).
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Nota della Redazione
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