Inammissibilità del ricorso per motivi aspecifici e rivalutazione probatoria preclusa in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 19745 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono inammissibili, per difetto di specificità, i motivi di ricorso per cassazione che non presentino la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, risolvendosi in una pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito. È, altresì, preclusa al giudice di legittimità la rivalutazione degli elementi probatori, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, non integrando il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e più adeguata ricostruzione delle risultanze processuali. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede una motivazione che prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, potendo il giudice limitarsi a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, confermando la pronuncia di primo grado, lo aveva condannato per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.
Con il ricorso venivano dedotti tre motivi: il primo, concernente un preteso vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova indiziaria; il secondo, relativo all’accertamento del dolo di concorso nel reato di resistenza; il terzo, riguardante la sussistenza delle circostanze aggravanti, la negazione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, ritenendolo manifestamente infondato, in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e delle conclusioni del giudice di merito. È stato ribadito che il sindacato di legittimità non può tradursi in una “rilettura” degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, richiamandosi la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 22242 del 2011 e delle Sezioni Unite n. 12 del 2000.
Il motivo è stato altresì ritenuto inammissibile per difetto di correlazione con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Sul punto, la Corte ha richiamato il principio, ribadito dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2017, secondo cui l’inammissibilità consegue non solo ai motivi intrinsecamente indeterminati, ma anche a quelli carenti del necessario collegamento con le ragioni della decisione.
Quanto al secondo motivo, relativo al dolo di concorso nella resistenza, la Corte ha escluso la manifesta illogicità della motivazione, osservando come la Corte distrettuale avesse valorizzato la condotta successiva del ricorrente non quale segmento della condotta tipica, ma quale dato dimostrativo della preesistente condivisione della volontà di sottrarsi all’azione delle forze dell’ordine.
Il terzo motivo è stato infine dichiarato inammissibile per la parte relativa alle aggravanti, in quanto basato su censure aspecifiche e meramente reiterative di quelle già disattese in appello, con richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2 n. 42046 del 2019, Sez. 3 n. 44882 del 2014, Sez. 6 n. 20377 del 2009). Manifestamente infondato è stato invece ritenuto il motivo sul diniego delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena, risultando la motivazione della Corte di appello adeguata e basata su indici di natura personale e fattuale, in conformità alla giurisprudenza citata (Sez. 3 n. 28535 del 2014, Sez. 6 n. 34364 del 2010).
In conclusione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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