Mancata attivazione delle parti civili e onere risarcitorio nell’affidamento in prova (Cass. pen. Sez. 1 n. 19860 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il condannato per reati ostativi c.d. di prima fascia che, non avendo collaborato con la giustizia, chieda l’accesso alle misure alternative ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. deve dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, ovvero l’assoluta impossibilità di adempimento, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno. La mancata attivazione delle parti civili non esime il condannato dal formalizzare un’offerta reale nella misura ritenuta congrua o dal rivolgersi al giudice civile per l’accertamento del debito. Le iniziative di giustizia riparativa e di volontariato costituiscono manifestazioni ulteriori del percorso riabilitativo ma non sostituiscono il requisito dell’avvenuto adempimento, stabilito a pena di inammissibilità della domanda.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un condannato per violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., allocato nel circuito di alta sicurezza. Il giudice di merito aveva rilevato il mancato soddisfacimento integrale dei requisiti di cui all’art. 4-bis Ord. pen., in particolare l’assenza di versamenti a titolo risarcitorio in favore delle parti civili, limitandosi il detenuto a rimborsare le sole spese legali e senza aver formulato un’offerta reale.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi incentrati sulla violazione di legge e sul difetto di motivazione in relazione all’art. 4-bis Ord. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure dell’istante. In primo luogo, ha richiamato il principio per cui l’onere di dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili o l’assoluta impossibilità di adempimento grava sul condannato anche quando la persona offesa non si sia attivata. Tale principio è stato ribadito con riferimento alla fattispecie in esame, nella quale il Tribunale aveva correttamente escluso che il solo pagamento delle spese legali potesse integrare il requisito risarcitorio.
Quanto alla dedotta impossibilità di adempimento per mancata liquidazione del danno, la Corte ha precisato che il condannato debitore può attivarsi formalizzando un’offerta reale nella misura ritenuta congrua oppure rivolgendosi al giudice civile per l’accertamento del debito. L’inerzia delle parti civili, pertanto, non è ostativa all’adempimento dell’onere, avendo il condannato un diretto e concreto interesse alla liquidazione del danno.
La Corte ha inoltre chiarito che la giustizia riparativa e il volontariato, pur costituendo iniziative rilevanti ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., non possono sostituire il requisito dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili, che il legislatore ha stabilito a pena di inammissibilità della domanda. Tali attività rappresentano elementi ulteriori di valutazione del percorso riabilitativo, ma non elidono l’onere risarcitorio.
Infine, la Corte ha giudicato infondata la doglianza relativa all’omessa valutazione degli altri requisiti, rilevando come l’accertamento dell’insussistenza di uno solo di essi renda superfluo l’esame degli altri, non potendo una valutazione positiva condurre comunque a una decisione favorevole. L’ordinanza impugnata ha inoltre evidenziato i pareri negativi della DDA e della DNA, non ravvisandosi un compiuto percorso di ravvedimento.
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Nota della Redazione
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