Restituzione nel termine e malfunzionamento del portale depositi penali (Cass. pen. Sez. V n. 21149 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia rileva ai fini della restituzione nel termine solo se certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati o accertato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 175-bis cod. proc. pen. Il difensore che riceva dal portale una ricevuta di deposito rifiutato per “ufficio destinatario errato” deve attivarsi per segnalare l’anomalia e regolarizzare il deposito presso la cancelleria competente. La mera allegazione assertiva del malfunzionamento, priva di riscontro probatorio, non integra il caso fortuito o la forza maggiore e non giustifica la rimessione in termini.
Il Fatto
La corte di appello aveva rigettato l’istanza di restituzione nel termine proposta dal ricorrente per impugnare due sentenze di condanna emesse dal tribunale in primo grado. L’istante aveva dedotto il caso fortuito o la forza maggiore, sostenendo che il portale deposito atti penali aveva “dirottato” gli atti di appello al giudice per le indagini preliminari di altra sede, anziché al tribunale competente.
Il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza, rilevando che il malfunzionamento non era dimostrato né plausibile. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte ha confermato il rigetto. Il giudice di merito aveva motivato in modo congruo che il malfunzionamento dedotto non era stato dimostrato e risultava inverosimile rispetto alle circostanze allegate. L’applicativo consente di selezionare l’autorità giudiziaria competente nella fase in corso e, anche qualora il sistema avesse modificato automaticamente il destinatario, il difensore avrebbe dovuto avvisare la cancelleria dell’ufficio competente e regolarizzare il deposito.
La Corte ha inoltre valorizzato le due comunicazioni del sistema depositi, in cui era attestato che gli atti di gravame erano stati rifiutati con la motivazione “ufficio destinatario errato”. A fronte di tale motivazione, il ricorrente si è limitato a reiterare in modo assertivo la tesi del malfunzionamento, senza addurre alcun elemento di riscontro.
La Corte ha ricordato il disposto dell’art. 175-bis cod. proc. pen.: il malfunzionamento dei sistemi informatici è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati o accertato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, ed è attestato sul portale dei servizi telematici. Solo in presenza di un malfunzionamento certificato o accertato, e della prova dell’impossibilità di redigere o depositare l’atto per caso fortuito o forza maggiore, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine.
Nel caso concreto, il caso fortuito e la forza maggiore non risultano provati. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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