Diffamazione a mezzo stampa: onere di verifica e diritto di cronaca (Cass. pen. Sez. V n. 22495 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di cronaca, garantito dall’art. 21 della Costituzione, trova un limite nel diritto di ciascuno alla tutela della reputazione e può essere invocato, quando ne derivi offesa all’altrui reputazione, solo se il cronista rispetta la verità della notizia, l’interesse pubblico alla sua conoscenza e la continenza dell’informazione. Chi invoca la scriminante ha l’onere di provare la verità del fatto narrato, poiché in difetto di corrispondenza tra fatti narrati e fatti realmente accaduti è in radice esclusa l’operatività della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. La scriminante può operare in forma putativa solo se il giornalista dimostra di aver esaminato, controllato e verificato le fonti, superando ogni dubbio, con verifica tanto più rigorosa quanto più gravi e infamanti siano i comportamenti attribuiti. L’inaccessibilità delle fonti di verifica non esonera dall’obbligo di controllo: si traduce nella non pubblicabilità della notizia. Ai fini dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che può assumere la forma del dolo eventuale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato il ricorrente penalmente responsabile del delitto di cui all’art. 595, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., per aver offeso la reputazione di tre personaggi pubblici mediante un articolo apparso su un web magazine.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca. Il ricorrente ha sostenuto che la notizia fosse già diffusa da altre testate, che il controllo rigoroso sulla veridicità sarebbe difficilmente esigibile nel flusso rapido dell’informazione online e che la smentita dei soggetti coinvolti non proverebbe la falsità della notizia.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ribadito che il diritto di cronaca può essere lecitamente esercitato, quando ne possa derivare una lesione della reputazione altrui, solo quando il cronista si sia accertato scrupolosamente della verità della notizia, scegliendo con oculatezza le fonti, esaminandone l’attendibilità e verificando puntualmente i fatti, senza appagarsi della loro veridicità o verosimiglianza.
Richiamando un consolidato orientamento di legittimità, la Corte ha affermato che grava sull’imputato l’onere di provare la verità della notizia riportata, poiché in difetto di corrispondenza tra narrato e realtà è in radice esclusa la scriminante dell’art. 51 cod. pen. La scriminante putativa è ipotizzabile solo quando il cronista dimostri di aver assolto al dovere di controllo, superando ogni dubbio o perplessità, tanto più in caso di attribuzione di comportamenti gravi e infamanti a persona determinata.
La Corte ha inoltre precisato che l’affidamento generico a una fonte non meglio indicata non è sufficiente, a nulla rilevando che la stessa fonte sia stata utilizzata da altre testate. Ove il controllo rigoroso non sia stato effettuato, il giornalista che pubblica accetta il rischio che la notizia non corrisponda a verità.
Quanto all’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, che può assumere la forma del dolo eventuale. L’inaccessibilità delle fonti di verifica non ha valenza scusante: lungi dall’esonerare dall’obbligo di controllo, comporta la non pubblicabilità della notizia.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha ritenuto non dimostrata la veridicità della notizia, obiettivamente diffamatoria, e inoperativa la scriminante, anche nella forma putativa, in assenza di qualsiasi ragionevole verifica e in presenza di una smentita divulgata da altre testate prima dell’articolo offensivo. Il ricorso, definito ai confini dell’inammissibilità, è stato rigettato perché generico e fondato su argomenti privi di consistenza, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.
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Nota della Redazione
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