Riqualificazione da insolvenza fraudolenta a truffa e correlazione con l’accusa (Cass. pen. Sez. II n. 22907 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non viola il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, né le garanzie di prevedibilità dell’accusa ricavabili dall’art. 6 § 3, lett. a), CEDU, la decisione di condanna con cui il giudice di primo grado riqualifichi l’originaria imputazione di insolvenza fraudolenta ex art. 641 cod. pen. come truffa ex art. 640 cod. pen., quando il nucleo essenziale della condotta contestata — comportamento fraudolento idoneo a ingenerare errore nella persona offesa e nesso causale con l’illecita locupletazione — resti immutato. La verifica non si esaurisce nel confronto letterale tra capo di imputazione e decisione, dovendosi accertare se l’imputato sia stato concretamente posto in condizione di difendersi sull’oggetto dell’imputazione. La riqualificazione giuridica del fatto non è preclusa purché sia garantita all’imputato una concreta ed effettiva possibilità di interloquire sulla nuova qualificazione. È inammissibile, per sollecitare una rivalutazione di merito, il motivo che opponga una lettura alternativa delle risultanze probatorie.
Il Fatto
La sentenza di primo grado aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 640, primo comma, cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 641 cod. pen. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 febbraio 2026, aveva confermato la decisione.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, per la riqualificazione non preceduta da contestazione suppletiva; l’insussistenza degli elementi costitutivi della truffa e, in via subordinata, dell’insolvenza fraudolenta; infine, il diniego delle attenuanti generiche, la ritenuta recidiva e la determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’orientamento consolidato in tema di correlazione: perché si abbia mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, negli elementi essenziali, della fattispecie concreta, sì da generare incertezza sull’oggetto della contestazione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. L’indagine non può quindi ridursi al confronto letterale tra capo di imputazione e decisione, perché la violazione è insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi (Sez. U. n. 36551 del 2010; Sez. II n. 29507 del 2015).
Nel caso in esame difettava l’elemento costitutivo essenziale del reato originariamente contestato, ovvero la dissimulazione dello stato di insolvenza, che distingue l’insolvenza fraudolenta dalla truffa. La società acquirente non versava in stato di insolvenza all’epoca dei fatti, essendo stata posta in liquidazione giudiziale a distanza di quattro anni; l’assegno era stato respinto non per carenza di fondi ma per difformità della firma di traenza. Restava immutato il nucleo essenziale della condotta: il comportamento fraudolento idoneo a ingenerare errore nella vittima.
La Corte esamina poi i principi convenzionali. L’art. 6 § 3, lett. a), CEDU impone che l’imputato sia informato degli elementi fattuali e della relativa qualificazione giuridica. Tuttavia la norma non prescrive modalità formali specifiche: rileva che egli sia stato posto in condizione di acquisire conoscenza adeguata e tempestiva dell’imputazione, anche in difetto di formale notificazione (Pélissier e Sassi c. Francia, Grande Camera, 1999; Drassich c. Italia n. 2, 2018). La riqualificazione non è dunque preclusa, purché sia assicurata una concreta possibilità di contraddittorio.
Nel caso di specie la riqualificazione è stata operata già con la sentenza di primo grado, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, e all’imputato è stata garantita piena possibilità di difesa in appello. Egli, però, non ha attivato le facoltà difensive: ha rinunciato al controesame della testimone a carico e non ha sollecitato la riapertura dell’istruttoria. Deve quindi escludersi qualsiasi incidenza pregiudizievole della riqualificazione sulle prerogative difensive.
Il secondo motivo è inammissibile, poiché orientato a ottenere una rivalutazione nel merito delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Quanto al trattamento sanzionatorio, la motivazione della Corte territoriale resiste alle censure: la pena, prossima al minimo edittale, è stata ritenuta congrua in relazione alle modalità della condotta, all’intensità del dolo e ai precedenti penali. Parimenti corretto è il diniego delle attenuanti generiche, fondato sull’assenza di elementi favorevoli, e la conferma della recidiva facoltativa, motivata sulla significativa consistenza e qualità dei precedenti. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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