Delitto tentato: la riduzione ex art. 56 cod. pen. va motivata (Cass. pen. Sez. V n. 24838 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di delitto tentato, il giudice deve dare conto in motivazione della diminuzione operata ai sensi dell’art. 56 cod. pen., non essendo sufficiente richiamare la correttezza della qualificazione della condotta nel reato contestato. La determinazione della pena può essere effettuata con il metodo diretto o sintetico, senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi consumata, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti, ma resta fermo l’obbligo di esplicitare la scelta commisurativa. È viziata la motivazione che ometta ogni concreta indicazione sul punto e fissi un trattamento sanzionatorio pari o prossimo al minimo edittale del reato consumato, senza spiegare l’incidenza della forma tentata. In tal caso la sentenza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame.
Il Fatto
Il ricorrente era stato ritenuto colpevole del delitto di furto tentato, per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre due powerbank dagli scaffali di un esercizio commerciale, occultandoli sotto la maglia, senza riuscire nell’intento per l’intervento dei carabinieri. Il primo giudice aveva concesso le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva, e aveva irrogato la pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.
La Corte d’appello aveva confermato la condanna. L’imputato aveva proposto appello dolendosi del fatto che il primo giudice non avesse esplicitato il calcolo della pena, in particolare la diminuzione dovuta per l’art. 56 cod. pen., essendo stato condannato per la forma tentata del delitto di furto. Respinto il gravame, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Il Tribunale si era limitato ad affermare la correttezza della qualificazione dei fatti e a determinare la pena in mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, senza fare alcun cenno all’art. 56 cod. pen. La pena irrogata, per la parte detentiva, risultava pari, e per la parte pecuniaria prossima, al minimo edittale del reato consumato, cui doveva farsi riferimento in considerazione del disposto giudizio di bilanciamento.
La Corte di merito aveva replicato che il reato tentato è un reato autonomo e non un’attenuante del reato consumato, sostenendo che il primo giudice fosse partito da una pena di mesi sei di reclusione, chiarendo che si trattava di un tentato furto, senza elementi per ritenere che avesse voluto partire dal minimo edittale. I giudici di legittimità hanno qualificato tale motivazione come fallace nel suo stesso presupposto: non è affatto evidente che il primo giudice abbia tenuto conto del fatto che il furto era stato solo tentato, non potendolo desumere dalla mera affermazione circa la correttezza della qualificazione della condotta.
La Corte ha inoltre escluso che nel caso di specie potesse trovare applicazione il principio secondo cui la determinazione della pena per il delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il metodo diretto o sintetico, oppure con il metodo bifasico. Restano fermi, in ogni caso, la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l’obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa, come affermato dai precedenti richiamati (Sez. V n. 40020 del 2019; Sez. V n. 3526 del 2014). Nel caso concreto mancava ogni concreta motivazione al riguardo.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata sul punto per il rilevato vizio di motivazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.
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Nota della Redazione
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