False generalità al pubblico ufficiale e tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. V n. 24850 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La lesione del bene della fede pubblica nel reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità o qualità personali si realizza per il solo fatto di aver dichiarato il falso, indipendentemente dalla circostanza che il pubblico ufficiale cui le dichiarazioni vengono rese sia o meno consapevole, in concreto, della loro falsità. Ne consegue che la figura del reato impossibile non trova applicazione nella fattispecie. In tema di particolare tenuità del fatto, la prova della sussistenza dei relativi presupposti è demandata all’imputato, tenuto ad allegare elementi specifici, e il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, non rilevando i reati estinti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 14.10.2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna il 21.11.2024 nei confronti dell’imputato per i reati di evasione e di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 495 cod. pen. sotto il profilo dell’offensività in concreto, la mancanza e illogicità della motivazione, il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e la mancata esclusione della recidiva contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso nel complesso infondato, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la offensività del reato di cui all’art. 495 cod. pen. si realizza per il solo fatto della dichiarazione falsa, senza che rilevi la consapevolezza in concreto degli operanti. Il Collegio ha valorizzato la circostanza che le generalità fornite erano quelle di un parente, con il medesimo cognome, e che la dichiarazione era resa al fine di sottrarsi alla corretta identificazione in quanto evaso dagli arresti domiciliari.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze, ribadendo che gli indici della causa di proscioglimento — esiguità del danno o del pericolo, occasionalità della condotta e modesto grado di colpevolezza — devono essere valutati congiuntamente sul fatto concreto. Ha richiamato il dictum delle Sezioni Unite n. 18891 del 2022, secondo cui la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa, e delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, sul presupposto ostativo del comportamento abituale.
Nel caso di specie la Corte d’appello aveva negato la causa di non punibilità con apprezzamento di fatto immune da censure, sulla base della protrazione della condotta per oltre tre giorni, del danneggiamento del braccialetto elettronico mediante taglio del cinturino, della mancanza di resipiscenza e delle pregresse condanne. La Corte ha inoltre ribadito che la prova dei presupposti dell’art. 131-bis cod. pen. è demandata all’imputato, tenuto ad allegare elementi specifici.
Infine, i motivi sulla recidiva qualificata sono stati dichiarati inammissibili, avendo la Corte di merito richiamato i precedenti penali e la condotta di escalation delittuosa, indice di refrattarietà ai provvedimenti restrittivi. Al rigetto del ricorso ha fatto seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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