Condotte riparatorie e difensore: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. V n. 24846 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter cod. pen. non può essere dichiarata in sede cautelare, restando estranea al giudizio incidentale ogni delibazione sul merito dell’accertamento e sulle vicende estintive. Le medesime condotte possono però assumere rilievo sul piano delle esigenze cautelari, ove denotino effettiva resipiscenza e consentano una prognosi favorevole sul pericolo di reiterazione. Non osta al riconoscimento dell’istituto la prestazione dell’offerta risarcitoria da parte di un terzo, sempre che la condotta sia riconducibile alla sfera dell’imputato: tale riconducibilità va affermata quando l’offerta sia formulata dal difensore di fiducia, abilitato dal mandato, salvo elementi di segno contrario.
Il Fatto
Il Tribunale di Tivoli aveva applicato a due indagate la misura cautelare coercitiva del divieto di dimora in un Comune, in relazione a un furto pluriaggravato di prodotti per la cura personale, procedibile a querela. Il difensore delle indagate aveva versato, il giorno successivo ai fatti, la somma di centocinquanta euro in favore della persona offesa, che ne aveva confermato la ricezione.
Investito del riesame, il Tribunale di Roma aveva rigettato le richieste, escludendo la causa di estinzione del reato di cui all’art. 162-ter cod. pen. perché il pagamento non consentiva di apprezzare se le indagate, ed entrambe, si fossero attivate personalmente nella condotta riparatoria fornendo la provvista. Da qui il ricorso per cassazione, con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di ordine processuale. In sede cautelare le condotte riparatorie previste dall’art. 162-ter cod. pen. non possono essere prese in considerazione ai fini della dichiarazione di estinzione del reato. Sono estranee al giudizio incidentale le valutazioni sull’accertamento del reato e sulle relative vicende estintive, non potendo trovarvi spazio delibazioni di merito riservate al giudice del procedimento principale. Il Collegio richiama sul punto Sezioni Unite n. 30 del 25/10/2000 e Sez. VI n. 7022 del 16/01/2024.
Nondimeno, alle condotte riparatorie può assegnarsi rilievo sul piano della sussistenza delle esigenze cautelari, quando siano idonee a denotare una effettiva resipiscenza e a fondare una prognosi favorevole sul ridimensionamento del pericolo di reiterazione.
La Corte ricostruisce poi la ratio dell’istituto. Se è vero che esso risponde prevalentemente a esigenze di deflazione processuale, tali finalità devono essere perseguite attraverso modalità tendenzialmente riconciliative: lo si desume dalla limitazione ai soli reati procedibili a querela soggetta a remissione e dall’obbligo per il giudice di valutare l’applicabilità solo all’esito dell’interlocuzione con gli interessati, «sentite le parti e la persona offesa». Il giudice è quindi chiamato ad apprezzare la congruità delle condotte, anche a seguito di offerta reale ai sensi dell’art. 1208 cod. civ., traendone gli elementi dal confronto con le parti. Sul piano della motivazione, in caso di condotte di tipo risarcitorio il decidente deve dar conto delle ragioni per cui non abbia riconosciuto la congruità della somma ritenuta satisfattiva dalla persona offesa, o, viceversa, l’abbia riconosciuta pur in assenza di accettazione.
Quanto alla riferibilità all’imputato della condotta realizzata da altri, la Corte utilizza l’elaborazione maturata sull’attenuante della riparazione del danno ex art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. Il risarcimento eseguito dal terzo assicuratore è riferibile all’imputato se questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato di farlo proprio, secondo Sez. IV n. 12121 del 14/12/2022 e Sez. IV n. 22022 del 22/02/2018. Il principio recepisce i dettami della Corte cost. n. 138 del 1998, che, discostandosi dal diritto vivente di Sezioni Unite n. 5909 del 23/11/1988, ha chiarito che l’attenuante non è interpretabile in senso esclusivamente soggettivo.
Tale indicazione è pertinente anche all’art. 162-ter cod. pen. Non è quindi ostativa la prestazione da parte di un terzo, dovendosi verificare la riconducibilità alla sfera dell’imputato. Riconducibilità certamente sussistente quando l’offerta sia effettuata dal difensore di fiducia, abilitato dal mandato fiduciario, salvo elementi di segno contrario. Il Tribunale del riesame è così incorso in plurimi errori di diritto, anche per non essersi limitato a valutare l’offerta in sé e la sua ricaduta sulle esigenze cautelari. Ne consegue l’annullamento con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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