Misure interdittive, decorrenza del termine e aggravamento per trasgressione (Cass. pen. Sez. III n. 25828 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari interdittive, il termine di durata comincia a decorrere dalla concreta esecuzione della misura, indipendentemente dall’essere stata preceduta da altra misura più grave e senza che la sostituzione disposta in riesame determini un nuovo termine. L’aggravamento della misura ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen. presuppone la prova certa e attuale della trasgressione delle prescrizioni imposte. La qualificazione dei lavori come edilizi non è di per sé sufficiente ove il relativo divieto sia già scaduto, e il mero riferimento a “consulenze tecniche e di progettazione” o alla qualifica di “professionista” non dimostra lo svolgimento della professione inibita.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto dall’indagato avverso l’ordinanza del GIP che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari. La vicenda cautelare si articola su più provvedimenti: una misura interdittiva applicata con ordinanza del 17 ottobre 2024 ed eseguita il 23 ottobre 2024, e, all’esito del riesame, la sostituzione degli arresti domiciliari con le misure interdittive del divieto di esercitare la professione e l’attività d’impresa nel settore edilizia, disposta il 14 novembre 2024.
L’11 novembre 2025 il Tribunale ha aggravato la misura interdittiva con gli arresti domiciliari, ritenendo trasgredito il divieto imposto. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo la scadenza del termine annuale, l’insussistenza della trasgressione e l’apparente motivazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte ribadisce che il termine iniziale di efficacia di una misura cautelare interdittiva, diversa dalla custodia cautelare, decorre dalla sua esecuzione, anche se preceduta da altra misura più grave. Nel caso concreto, il divieto di esercitare la professione di ingegnere è stato applicato in sostituzione degli arresti domiciliari solo il 14 novembre 2024, sicché alla data dell’aggravamento non era decorso l’anno. Il termine era invece scaduto per l’altra misura interdittiva, eseguita il 23 ottobre 2024.
Il secondo e il terzo motivo sono fondati, con assorbimento dei rimanenti. Il Tribunale ha desunto la violazione delle prescrizioni dalle dichiarazioni dei legali rappresentanti di due società, valorizzando riferimenti a “consulenze tecniche e di progettazione” e alla qualifica di “professionista”, nonché la riconducibilità dei lavori al comparto edilizio.
La Corte ritiene che tale motivazione non chiarisca se per l’esecuzione delle opere fosse necessario l’esercizio della professione di ingegnere. Il riferimento generico a “consulenze tecniche e di progettazione” non basta ad affermare che l’attività sia stata svolta in tale qualità. Né la sintetica descrizione dei lavori consente di ritenere trasgredito il divieto professionale.
La qualificazione dei lavori come edilizi non rileva di per sé ai fini dell’aggravamento, poiché la misura interdittiva relativa all’attività d’impresa nel settore edilizia era già scaduta all’atto dell’aggravamento. Si impone pertanto un rinnovato giudizio volto a verificare se le opere eseguite durante la misura interdittiva abbiano comportato lo svolgimento della professione inibita.
L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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