SCIA edilizia, il Comune deve provare la titolarità del bene (TAR Calabria n. 595 del 25.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune inibisce la prosecuzione di un’attività edilizia oggetto di SCIA per asserita appartenenza dell’immobile al proprio patrimonio disponibile è legittimo solo se l’Ente provi la titolarità del diritto. L’occupazione acquisitiva accertata con sentenza trasferisce in capo al Comune il diritto dell’enfiteuta, e non quello del concedente, che resta in capo al proprietario estraneo a quel giudizio. Il titolo che non trasferisce la proprietà non è idoneo a fondare l’usucapione breve decennale. Il Comune che non offra tale prova non può negare le condizioni di ammissibilità della SCIA, con conseguente annullamento dell’atto inibitorio.
Il Fatto
La società ricorrente presentava in data 2.08.2021 una SCIA in variante in corso d’opera ex art. 22 d.P.R. n. 380/2001, finalizzata alla demolizione di un deposito preesistente e alla ricostruzione per ampliamento nell’ambito della propria area aziendale. Il Comune, con provvedimento del 3.08.2021, notificato il 5.08.2021, ordinava il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti dannosi, sul presupposto che l’immobile oggetto di demolizione fosse opera pubblica appartenente al patrimonio disponibile dell’Ente.
La società impugnava l’atto articolando tre doglianze: contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto alla precedente SCIA del 2020 non inibita; violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, essendo la titolarità dominicale accertata in sede esecutiva. Il Comune resisteva rivendicando la proprietà per effetto di occupazione acquisitiva e usucapione breve.
La Motivazione della Corte
Il Collegio circoscrive l’oggetto della controversia al solo “immobile oggetto di demolizione” e individua l’unica ragione posta a fondamento dell’atto: l’asserita mancanza in capo alla società della titolarità del bene. Su questo punto si concentra la verifica probatoria.
La ricorrente depositava l’atto notarile del 6.06.2017 con cui l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, indicato dal Comune stesso come originario proprietario, trasferiva il “diritto del concedente” sul fabbricato, poi concesso in comodato alla società. Il Comune non ha spiegato la mancata coincidenza dei dati catastali tra le particelle oggetto del procedimento civile del 1995 e quella per cui è causa.
La sentenza civile invocata dal Comune accertava l’occupazione acquisitiva su particelle diverse da quella in contestazione. Ancora più decisivo, dalla rettifica della nota di trascrizione del 2017 emerge che l’Ente ha acquisito il diritto dell’enfiteuta e non quello del concedente, rimasto in capo all’originario titolare e da questi ceduto nel 2017.
Quanto all’usucapione breve ex art. 1159 c.c., il titolo trascritto non è idoneo al trasferimento della proprietà, avendo riguardato il diritto dell’enfiteuta. Manca quindi il presupposto stesso della fattispecie acquisitiva a titolo originario.
Il ricorso è accolto nel terzo motivo, con assorbimento delle ulteriori doglianze e annullamento dell’atto impugnato, non avendo il Comune offerto prova della dedotta titolarità. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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