Conto giudiziale con incassi POS al posto dei versamenti è inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 167 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione che indichi le riscossioni effettuate tramite POS nella colonna dei versamenti in tesoreria del modello 21 è inammissibile, perché sostituisce indebitamente lo scarico con il carico e priva il conto dell’elemento essenziale che documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. La carenza è originaria e attiene all’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio, non a una mera imprecisione formale. Il giudice contabile non può supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. Il maneggio di denaro pubblico ricomprende tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite POS o carta di credito.
Il Fatto
Il procedimento ha per oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune relativamente all’esercizio finanziario 2019. Il magistrato relatore ha depositato una relazione di irregolarità rilevando che il conto non era correttamente strutturato, in quanto privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dall’inclusione degli incassi tramite POS. Ha concluso per la pronuncia preliminare di inammissibilità e, in subordine, per l’irregolarità del conto e l’obbligo di ripresentazione; in ulteriore subordine, per il rigetto nel merito per mancata corrispondenza tra entrate e uscite.
L’agente contabile si è costituito sostenendo che gran parte delle entrate era stata riscossa mediante pagamenti elettronici, somme mai entrate nella sua disponibilità materiale ma accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente. Ha dedotto il carattere meramente formale dei rilievi, l’assenza di ammanchi e di danno erariale e la propria buona fede, chiedendo il discarico. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per il nuovo deposito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, che per le attività di economo e di riscuotitore prevede due modelli distinti. Per l’agente della riscossione è previsto il modello 21, nel quale devono essere indicati gli estremi della riscossione, con specifica annotazione dei versamenti in tesoreria, del numero di quietanza e del relativo importo. Il conto giudiziale deve dunque offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione.
I pilastri di tale rappresentazione sono il carico e lo scarico. Il carico è l’ammontare delle somme riscosse e genera il debito dell’agente; lo scarico è l’ammontare delle somme riversate alla tesoreria dell’ente e estingue, in tutto o in parte, quel debito. La distinta rappresentazione dei due aggregati è imprescindibile, perché incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare. Richiamando la giurisprudenza contabile, la Corte ribadisce che il conto va esaminato nella sua interezza e che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione.
Su queste basi il Collegio affronta la questione preliminare della inclusione degli incassi tramite POS nel conto. Aderendo all’orientamento prevalente, afferma che l’espressione maneggio di denaro va intesa nel senso più ampio e comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione è effettuata da altri soggetti o tramite POS e carta di credito. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale.
Nel caso concreto, però, il conto presenta nella sezione dei versamenti in tesoreria esclusivamente i dati relativi alle riscossioni tramite POS. L’indicazione delle transazioni elettroniche come versamenti è un errore concettuale: non è una mera imprecisione formale, ma la carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello scarico. Il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e impedisce di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Richiamando il principio per cui il conto redatto su modello irrituale è comunque qualificabile come giudiziale se contiene gli elementi essenziali, il Collegio rileva che qui manca proprio l’elemento che consente la qualifica dell’atto come rendiconto. L’ordine di integrazione documentale può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il giudizio è pertanto dichiarato inammissibile, con necessità di un nuovo deposito del conto e nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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