Responsabilità erariale degli amministratori per mancata rendicontazione del contributo pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 62 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce contributi gravanti sulle finanze pubbliche è legato alla amministrazione erogante da un rapporto di servizio e risponde dinanzi alla Corte dei conti del danno da sviamento delle risorse dalla finalità pubblica. La mancata rendicontazione della spesa costituisce espressione del principio contabile generale di necessaria giustificazione e documentazione della spesa e rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta. In materia di contributi vincolati, spetta al percettore dimostrare la coerenza del beneficio alle finalità previste, con la conseguenza che l’omessa rendicontazione determina inversione dell’onere della prova a suo carico. Gli amministratori e soci illimitatamente responsabili della società beneficiaria rispondono in solido del danno, avendo avuto la concreta disponibilità delle somme o avendone posto le condizioni per l’indebita percezione. Il riscontrato dolo preclude l’esercizio del potere riduttivo.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio i soci amministratori e legali rappresentanti di una società a responsabilità limitata, ormai cancellata dal registro delle imprese, chiedendone la condanna al pagamento di euro 15.726,36 in favore della società in house regionale.
La società aveva ottenuto un finanziamento agevolato concesso a valere su legge regionale n. 28/1999 e sul relativo bando, per un importo di euro 91.772,00, di cui la metà a carico di fondi regionali. L’impresa non aveva presentato la rendicontazione finale entro il termine prescritto e, successivamente, era risultata morosa nel pagamento delle rate. L’ente erogatore aveva disposto la revoca totale del prestito e la costituzione in mora, senza esito. Da qui il giudizio di responsabilità per sviamento del contributo dalla sua finalità pubblicistica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato della Suprema Corte in materia di rapporto di servizio tra amministrazione erogatrice e percettore privato di contributi. Il privato è compartecipe diretto dell’attività istituzionale pubblica, in forza del principio di funzionalizzazione pubblica della gestione delle risorse, e può essere chiamato a rispondere del danno inferto al patrimonio dell’ente. Vengono citate Cass., S.U., n. 111/2020, Cass., S.U., n. 5019/2010 e Cass., S.U., n. 23897/2015, nonché la giurisprudenza contabile di appello.
La rendicontazione è elemento cardine del procedimento di erogazione: consente di verificare coerenza e congruità della spesa effettivamente sostenuta e costituisce espressione del principio di necessaria giustificazione della spesa. Il bando prevedeva espressamente la mancata rendicontazione quale clausola di revoca. Anche a prescindere dalle violazioni della disciplina di settore, la giurisprudenza contabile riconduce alla omessa rendicontazione l’antigiuridicità oggettiva della condotta.
Sul piano probatorio, il Collegio afferma che incombe al percettore dimostrare la coerenza del beneficio alle finalità previste e il suo corretto impiego. L’inadempimento di tale obbligo si traduce in una inversione dell’onere della prova circa l’insussistenza del danno, onere che i convenuti non hanno assolto, rimanendo inerti nel procedimento di revoca, in fase istruttoria e nel giudizio. L’omessa produzione dei documenti giustificativi rende impossibile ricostruire la destinazione delle somme.
La Corte afferma quindi la responsabilità personale dei soci amministratori, quali soggetti che hanno avuto la concreta disponibilità delle somme pubbliche o ne hanno creato le condizioni di indebita percezione. Viene richiamata Cass. n. 296 del 2013, secondo cui la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai loro comportamenti sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico.
Sotto il profilo soggettivo il Collegio ravvisa il dolo, per la consapevole e intenzionale violazione degli obblighi del bando e per il silenzio serbato di fronte alla revoca e alla costituzione in mora. Il dolo preclude il potere riduttivo del comma 1-octies dell’art. 1 della legge n. 20/1994 e impone la condanna solidale. I convenuti sono pertanto condannati in solido al risarcimento di euro 15.726,36 in favore della Regione Piemonte, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e al pagamento delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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