Reddito di cittadinanza, la coabitazione non prova la famiglia anagrafica (Corte dei Conti Sez. II App. n. 80 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di reddito di cittadinanza, la coabitazione di due soggetti nello stesso immobile per effetto di un contratto di locazione cointestato non è elemento sufficiente a integrare la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 223/1989, poiché a tal fine occorre anche il vincolo affettivo tra i coabitanti. La certificazione dello stato di famiglia costituisce un mero elemento indiziante, inidoneo a dimostrare la stabile convivenza sentimentalmente connotata e, quindi, la falsità della dichiarazione sostitutiva unica. Grava sull’attore erariale la prova dell’effettiva composizione del nucleo familiare e del superamento delle soglie reddituali di accesso al beneficio, con conseguente esclusione della responsabilità erariale in difetto di tale dimostrazione.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna aveva condannato un percettore di reddito di cittadinanza al pagamento, in favore dell’INPS, di oltre 21.000 euro per indebita percezione del beneficio, oltre accessori. L’azione erariale traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza e dagli accertamenti sul periodo compreso tra il dicembre 2019 e il maggio 2021.
Secondo l’impianto accusatorio, il contribuente aveva attestato nelle due dichiarazioni sostitutive uniche del 2019 e del 2021 di essere unico componente del proprio nucleo familiare, mentre dallo stato di famiglia risultava un ulteriore coabitante; aveva inoltre indicato un’abitazione in locazione il cui contratto era cessato dopo pochi mesi. Il soccombente ha proposto appello, contestando l’interpretazione delle risultanze istruttorie e la nozione stessa di nucleo familiare.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricostruito la cornice normativa del beneficio, introdotto dal d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019. Per la composizione del nucleo familiare il legislatore rinvia all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, che a sua volta richiama la nozione di famiglia anagrafica definita dalla legge anagrafica e dal relativo regolamento di attuazione.
Da qui il passaggio decisivo: l’art. 4 del d.P.R. n. 223/1989 richiede, per integrare la famiglia anagrafica, una duplice condizione, costituita dalla sussistenza di un vincolo affettivo tra le parti e dalla coabitazione nella stessa abitazione. La sola condivisione dell’alloggio per effetto della cointestazione del contratto di locazione non basta.
La Corte ha quindi escluso che la certificazione dello stato di famiglia potesse fondare la prova della falsità dichiarativa. Due soggetti che convivono nello stesso immobile per ragioni meramente economiche, senza legame affettivo e senza dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile, devono essere iscritti a due distinti stati di famiglia. Tali dichiarazioni risultano giuridicamente compatibili con le coordinate normative ed ermeneutiche richiamate.
Ulteriore profilo attiene alla mancata istruttoria: nessuna indagine è stata svolta per accertare se il contribuente, maggiorenne non convivente con i genitori, fosse ancora a loro carico ai fini IRPEF, unica circostanza dalla quale si sarebbe potuto desumere il superamento della soglia imposta dall’art. 2 del d.l. n. 4/2019. La responsabilità erariale resta così priva di fondamento probatorio.
L’appello è stato pertanto accolto, con riforma integrale della sentenza impugnata, e il contribuente mandato esente da ogni addebito. Le spese di lite del doppio grado, liquidate in 2.000 euro, sono poste a carico dell’INPS, qualificato come amministrazione di appartenenza in ragione del rapporto di servizio instaurato con il percettore del beneficio.
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Nota della Redazione
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