Obbligo di valutare la proposta comunale solo prima della scelta della gestione (TAR Campania n. 1170 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà dei Comuni dei SAD di proporre all’EdA la forma di gestione dei servizi, ai sensi dell’art. 26 bis, comma 4, L.R.C. n. 14/2016, può essere esercitata solo prima che l’Ente d’Ambito abbia individuato la modalità di gestione. L’obbligo dell’EdA di valutare la proposta e di motivare l’eventuale mancato accoglimento sorge esclusivamente se la scelta non è già stata effettuata. La proposta tardiva, pervenuta dopo la delibera di individuazione del modello gestionale, perde la funzione di atto di impulso e si assimila a un’istanza di riesame, rispetto alla quale non è configurabile alcun obbligo di provvedere. La conferenza di servizi indetta per acquisire dati dai Comuni non muta natura per il solo fatto che il verbale conclusivo rechi l’approvazione del progetto, restando la competenza decisionale in capo all’EdA.
Il Fatto
Il Comune ricorrente appartiene al Sub Ambito Distrettuale «Agro Settentrionale», composto anche da altri enti locali. L’EdA Salerno ha approvato con deliberazione n. 2/2024 la relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana, optando per l’affidamento in concessione mediante procedura ad evidenza pubblica.
I Comuni rappresentanti la maggioranza della popolazione del SAD avevano preannunciato una proposta di gestione in house providing, trasmettendo la relazione solo successivamente. L’EdA ha dichiarato irricevibile la relazione con la delibera n. 11/2024, poi ha approvato il progetto con la delibera n. 3/2025 e concluso la conferenza di servizi. Il Comune ha impugnato tali atti con ricorso introduttivo e due atti di motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione della delibera n. 2/2024. Poiché la scelta della modalità di gestione risulta ormai cristallizzata e inoppugnabile, l’eventuale annullamento degli atti successivi non arrecherebbe alcuna utilità al ricorrente, con conseguente carenza di interesse.
Nel merito, la competenza sulla scelta gestionale spetta all’EdA ex art. 26, comma 1, lett. c), L.R.C. n. 14/2016. Deroga solo l’ipotesi della convenzione ex art. 30 TUEL sottoscritta all’unanimità ai sensi dell’art. 24, comma 6 bis. Fuori da tale caso, i Comuni possono solo proporre la forma di gestione mediante apposita relazione.
L’art. 26 bis, comma 4 presuppone un’effettiva proposta, deliberata dagli organi competenti e sorretta da documentate valutazioni. Alla data della delibera n. 2/2024 nessuna proposta siffatta era stata formulata: le note e le delibere consiliari avevano contenuto meramente programmatico. Il subprocedimento non poteva dunque ritenersi avviato.
Quanto al termine del 6 novembre 2023, il Collegio ne esclude la natura propriamente perentoria, riconoscendogli però portata fortemente sollecitatoria. L’EdA non aveva l’onere di attendere sine die la proposta; era semmai onere dei Comuni attivarsi tempestivamente.
La proposta pervenuta dopo la scelta gestionale si assimila a un’istanza di riesame, priva di obbligo di provvedere. Infondate le censure sulla conferenza, qualificata istruttoria perché la decisione resta monostrutturata in capo all’EdA. Respinta anche la doglianza di disparità di trattamento, per difetto di identità delle situazioni.
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Nota della Redazione
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