Pensione privilegiata: il parere del Collegio medico legale prevale sul CTP (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 125 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata, il Giudice contabile può fondare il rigetto della domanda sulla consulenza tecnica d’ufficio affidata alla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti, quando il parere escluda la dipendenza da causa di servizio delle infermità anche sotto il profilo concausale. Il giudizio di condivisione del parere è sindacabile solo ove il consulente non abbia argomentato in modo esauriente o non abbia tenuto conto delle osservazioni critiche di parte, non essendo sufficiente il dissenso del consulente tecnico di parte a superare le conclusioni del consulente d’ufficio. La prescrizione quinquennale degli arretrati, eccepita dall’INPS, resta assorbita dal rigetto nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente, Vice Questore della Polizia di Stato in quiescenza anticipata per inabilità fisica dal maggio 2015, agisce per il riconoscimento della pensione privilegiata in relazione a due infermità — una spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple e radicolopatia, e una cardiopatia ischemica per malattia coronarica monovasale trattata con stent — chiedendone l’ascrizione, per cumulo, alla IV categoria della Tabella F1 allegata al d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915.
Il Ministero dell’Interno aveva rigettato le distinte istanze presentate nel 2013 e nel 2015, sulla scorta dei pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che avevano ricondotto le patologie a fattori endo-costituzionali. Da qui il ricorso, con richiesta di disapplicazione dei decreti ministeriali e dei pareri comitati, e con istanza istruttoria di consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha individuato l’oggetto del giudizio nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e nell’individuazione della categoria di ascrivibilità. Con sentenza-ordinanza n. 376/2024 del 22.07.2024 aveva già disposto l’estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze — Comitato di verifica per le cause di servizio, per difetto di legittimazione passiva, e aveva acquisito il parere della Sezione speciale del Collegio Medico Legale.
Il parere depositato in data 20.11.2025 ha escluso la dipendenza da causa di servizio delle infermità, anche sotto il profilo concausale. Il consulente ha valorizzato la patogenesi multifattoriale delle menomazioni, ritenendo non riconoscibile valore concausale efficiente e determinante ai fattori professionali. Ha inoltre rilevato che gli incarichi di polizia, pur esponendo a fattori di rischio specifici, non risultano aver prodotto quel distress mansionale desumibile dallo stato di servizio, e che manca agli atti un evento traumatico monocromo o altri elementi documentali idonei a dimostrare una correlazione diretta e cronologicamente compatibile tra servizio e insorgenza delle patologie.
Il Giudice ha ritenuto il parere condivisibile, correttamente formulato e supportato dalla documentazione in atti. Le conclusioni del consulente risultano sorrette da argomentazioni scientifiche esaurienti su ciascun quesito e tengono conto anche delle osservazioni critiche espresse sul parere preliminare. Le argomentazioni medico-legali del CTP sono state valutate generiche e non direttamente correlabili al caso concreto, caratterizzato da attività lavorative d’istituto ricomprese nel normale svolgersi di azioni causative non ledenti.
Non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal parere, il ricorso è stato respinto. Le spese sono state compensate in ragione della natura della lite. L’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. sollevata dall’INPS è rimasta assorbita dall’esito di rigetto.
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Nota della Redazione
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