Improcedibilità dell’appello contabile per mancata comparizione dopo rinvio ex art. 196 c.g.c. (Corte dei Conti Sez. I App. n. 40 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di appello, la mancata comparizione dell’appellante all’udienza di rinvio disposta ai sensi dell’art. 196 c.g.c., quando la relativa ordinanza sia stata comunicata dalla segreteria, determina l’improcedibilità del gravame. La improcedibilità è questione pregiudiziale di rito, rilevabile d’ufficio e dichiarabile a ogni effetto di legge, restando irrilevante ogni doglianza di merito sull’erronea applicazione dell’art. 69 r.d. n. 2440/1923 e sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato. L’omessa comparizione a due udienze consecutive, dopo il rinvio e la comunicazione, integra la fattispecie legale. Le spese di giudizio e di difesa sono compensate ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un fermo amministrativo adottato da una Prefettura nella misura di un quinto delle somme dovute alla parte appellante, a tutela di una pretesa creditoria erariale di euro 94.317,57. Il provvedimento era motivato con la pendenza di un procedimento penale per truffa aggravata ai danni dello Stato, connessa all’indebita percezione di emolumenti mediante il sistema informatico SI.CO.GE.
La funzionaria impugnava la misura davanti alla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, deducendo l’insussistenza dei presupposti di legge. Il ricorso era integralmente rigettato con la sentenza n. 89/2023. Proponeva quindi appello, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 69 r.d. n. 2440/1923 e il difetto di motivazione sulla pretesa creditoria, fondata su elementi tratti da un procedimento penale non ancora definito con sentenza irrevocabile.
La Motivazione della Corte
La Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello affronta la questione in via pregiudiziale di rito, prima di ogni esame del merito. Il thema decidendum non è la fondatezza della pretesa erariale, né la correttezza della motivazione del provvedimento prefettizio, ma la sorte processuale del gravame alla luce della condotta della parte appellante.
Il dato rilevante è che l’appellante, dopo la costituzione, non si presentava all’udienza di comparizione delle parti del 12.6.2025. La causa veniva rinviata, con ordinanza a verbale, alla successiva udienza del 16.1.2026, ai sensi e per gli effetti dell’art. 196 c.g.c. L’ordinanza di rinvio era comunicata dalla segreteria della Sezione.
Neanche all’udienza fissata l’appellante compariva. Il Pubblico Ministero concludeva oralmente per l’improcedibilità del gravame. La Corte prende atto che l’ordinanza di rinvio era stata regolarmente comunicata e che, ciò nonostante, la parte non ha coltivato la propria difesa con la comparizione.
Su queste premesse la Sezione dichiara l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 196 c.g.c., qualificandola espressamente come questione pregiudiziale di rito. La pronuncia è assorbente: ogni doglianza sul merito, compresa quella relativa all’erronea applicazione dell’art. 69 r.d. n. 2440/1923 e al difetto di motivazione, resta non esaminata. Le spese di giudizio e di difesa sono compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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