Esenzione IRPEF estesa alla pensione diretta per l’equiparato a vittima del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 19 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
All’equiparato a vittima del dovere spetta l’esenzione IRPEF sull’intero trattamento pensionistico in godimento, a qualunque titolo percepito, e quindi anche sulla pensione diretta e non solo su quella privilegiata. Il beneficio previsto dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, che richiama l’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004, opera in via generale, senza correlazione tra il trattamento pensionistico e l’evento che ha conferito lo status, e prescinde dal riconoscimento della pensione privilegiata e dal grado di invalidità. Una limitazione oggettiva al campo di applicazione della norma non può desumersi dal rinvio ai benefici fiscali estesi. Il riconoscimento intervenuto in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in congedo della Marina militare, ha agito davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del proprio diritto all’esenzione IRPEF sul trattamento pensionistico diretto percepito dall’8 marzo 2023. La pretesa si fondava sulla qualità di equiparato a vittima del dovere, riconosciuta con decreto del ministero della difesa per infermità contratta in condizioni straordinarie di missione.
A fronte dell’istanza presentata nel settembre 2023, l’INPS aveva risposto di non poter concedere il beneficio prima della conclusione dell’iter amministrativo relativo alla domanda di pensione privilegiata. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento del diritto all’esenzione anche sulla quota di pensione diretta e la condanna dell’Istituto al pagamento del trattamento integralmente detassato, oltre al riversamento delle ritenute operate in precedenza.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha ricostruito il quadro normativo muovendo dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, che riconosce “… ai trattamenti pensionistici spettanti alle Vittime del dovere e ai loro familiari superstiti …” i benefici fiscali previsti dall’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004. Il dato testuale è chiaro nel riferire l’agevolazione ai trattamenti pensionistici in via generale, senza circoscriverla a specifiche tipologie di pensione.
La Corte ha poi valorizzato la struttura della disposizione richiamata. Il beneficio fiscale non è stato limitato dal legislatore del 2004 alle sole pensioni privilegiate o agli assegni speciali legati al grado di invalidità, ma opera a favore di “tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa” e “anche sui … trattamenti diretti”. Ne deriva che, a differenza di altri benefici economici modulati in forma proporzionale al grado di invalidità, l’esenzione fiscale è prevista in via generale e senza limitazioni.
Il percorso argomentativo si fonda su un orientamento giurisprudenziale ormai costante, richiamato dalla stessa decisione con espresso riferimento a Corte dei conti, Sez. giur. Regione Toscana, sent. n. 17/2025, sent. n. 116/2025, Corte dei conti, I Sez. Centr. App., sent. n. 39/2025 e alle pronunce di Cass., Sez. trib., n. 15023/2024, n. 15115/2024 e n. 15121/2024. Da ultimo, la stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/2025, ha confermato che l’esenzione spetta a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da posizioni previdenziali obbligatorie.
Nel caso concreto, dagli atti risulta che l’INPS ha riconosciuto il beneficio con il pagamento della pensione integralmente esente dall’IRPEF a decorrere dal luglio 2025, provvedendo contestualmente al riversamento delle trattenute operate in precedenza. Il giudice ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere in corso di causa, ravvisando un reciproco difetto di comunicazione tra le parti nella vicenda amministrativo-processuale, e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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