Inammissibile il giudizio di conto privo degli elementi essenziali del modello 21 (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 30 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che non consenta di distinguere separatamente gli importi delle operazioni di riscossione e di versamento, aggregandoli in un’unica colonna priva di analitica specificazione, è inammissibile, perché privo degli elementi essenziali richiesti dal modello 21 del d.p.r. n. 194/1996 e dall’art. 616 R.D. n. 827/1924. In tal caso l’atto non può qualificarsi rendiconto, né conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio innanzi alla Corte dei conti. L’irritualità del modello, di per sé, non è causa di inammissibilità, purché il conto contenga comunque gli elementi essenziali del carico, scarico, resti, introiti, esito e rimanenze. Il giudizio è pertanto inammissibile e impone un nuovo deposito del conto nelle forme rituali, previa parifica.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto la verifica dell’ammissibilità del conto giudiziale reso da un’agente contabile di un ente locale per l’esercizio finanziario 2019, relativo alla gestione dei servizi demografici. Il conto era stato trasmesso in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e, secondo la relazione di irregolarità del magistrato relatore, risultava carente dei requisiti minimi essenziali.
L’ente comunale ha depositato la relata di notifica della relazione all’agente contabile e, successivamente, ha inoltrato il conto dei servizi demografici, copia delle ricevute bancarie, il registro dei diritti, la trasmissione del conto all’amministrazione e un conto giudiziale rettificato ma non parificato, chiedendo l’ammissibilità. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità, rimettendosi alle valutazioni del Collegio. Il contabile non è comparso in udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di conto previsti dal d.p.r. n. 194/1996 per le diverse gestioni di fondi pubblici: il modello 23 per l’economo e il modello 21 per l’agente contabile della riscossione. Quest’ultimo deve indicare le generalità dell’agente, il periodo di gestione, il numero d’ordine dell’operazione, gli estremi della riscossione con i versamenti in tesoreria, il numero di quietanza e l’importo, i totali e le note.
Nel caso concreto il conto presenta evidenti difformità rispetto al contenuto minimo del modello, come imposto in via generale dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali, e dagli artt. 41 e 46 del regolamento di contabilità dell’ente. Non è possibile evincere distintamente gli importi delle operazioni di riscossione e di versamento, perché aggregati in un’unica colonna priva di specificazioni analitiche: ne deriva l’impossibilità di individuare eventuali scostamenti.
La Corte richiama il principio per cui, ancorché redatto su modello irrituale, il conto che contenga comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 risponde alle finalità cui è preordinato e può qualificarsi conto giudiziale (C. Conti Sez. I n. 14/1985). Nella medesima direzione è citata la sentenza n. 368/2021 della Sezione giurisdizionale Marche. Al contrario, la mancanza dell’elemento essenziale del carico/scarico, o di altro elemento essenziale, non consente la qualifica dell’atto quale rendiconto, né, a maggior ragione, quale conto giudiziale (Sezione giur. Piemonte 75/2018, Sezione giur. Sicilia 432/2020, 949/2021 e 1037/2021).
Le criticità emergono per tabulas e hanno trovato sostanziale accettazione da parte dell’ente, delineando un quadro di irregolarità che, pur non integrando gravi inadempienze, priva l’atto dei requisiti minimi. A ciò si aggiunge che i conti versati in atti a rettifica non sono stati ritualmente depositati nel sistema SIRECO/GIUDICO.
Il Collegio ritiene quindi, in via preliminare, di non poter dichiarare ammissibile il giudizio. Da ciò consegue la necessità di un nuovo deposito del conto nelle forme rituali, dopo previa parifica. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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