Responsabilità contabile del socio amministratore per sviamento del contributo pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 7 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il percettore di un contributo pubblico che non rendiconti la spesa nei termini previsti dal bando frustra lo scopo perseguito dall’ente erogatore e risponde per danno erariale dinanzi alla Corte dei conti. La mancata rendicontazione di una spesa finanziata con provviste pubbliche rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa. La responsabilità contabile non attinge solo la società beneficiaria, ma si estende anche al socio amministratore che, disponendo della somma in modo diverso dal programmato, abbia contribuito alla distrazione dei fondi dal fine pubblicistico. In tal caso il rapporto di servizio con l’amministrazione si configura per tutti i soggetti che amministrano le risorse, in ragione della loro provenienza dal bilancio pubblico.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una società beneficiaria di un finanziamento pubblico e il suo socio amministratore, chiedendone la condanna al pagamento di euro 100.635,55 in favore della Regione Piemonte. Il finanziamento, concesso da una società finanziaria regionale a valere su una legge regionale, era stato erogato per la quota pubblica di euro 117.600,00. La società non aveva trasmesso il rendiconto nei termini previsti dal bando, e il provvedimento di revoca aveva intimato la restituzione della somma residua.
Dopo la rinnovazione della notifica disposta con una precedente ordinanza, nessuno si è costituito per i convenuti. Il Pubblico ministero ha chiesto dichiararsi la contumacia del socio e ha ribadito le conclusioni attoree.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento consolidato della Suprema Corte in tema di danno erariale, secondo cui è configurabile un rapporto di servizio tra l’amministrazione erogatrice e i privati che, disponendo della somma in modo diverso dal preventivato, frustrino lo scopo perseguito dall’ente pubblico. Il percettore del finanziamento risponde dunque innanzi alla Corte dei conti quando distoglie le risorse dalle finalità cui erano preordinate.
Quanto alla posizione dei convenuti in proprio, il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando il fruitore dei fondi pubblici è una società, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai loro comportamenti sia derivata la distrazione dei fondi. Il parametro della responsabilità è dato dalla provenienza dal bilancio pubblico delle somme erogate e dal dovere, facente capo a tutti i soggetti che le amministrano, di assicurarne l’utilizzo per i fini destinati.
Sul piano oggettivo, il Programma regionale prevedeva l’obbligo di rendicontazione entro trenta giorni dalla conclusione dell’investimento; poiché la domanda prevedeva il compimento dei lavori entro dodici mesi, il rendiconto avrebbe dovuto essere presentato entro il 12 giugno 2012. Allo stato la rendicontazione finale non risulta pervenuta. Tale inadempimento, oltre a giustificare la revoca del beneficio, costituisce elemento indiziario dello sviamento delle risorse pubbliche.
La Corte osserva che, se un soggetto percepisce un contributo per una determinata iniziativa economica e non offre alcuna prova sulla destinazione delle somme, si può fortemente presumere che l’agevolazione non abbia raggiunto la finalità cui era destinata. La mancata rendicontazione rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa.
Quanto ai soggetti responsabili, oltre alla società beneficiaria, la responsabilità si estende ai soci persone fisiche che materialmente abbiano contribuito alla distrazione del finanziamento dal suo scopo pubblicistico. La peculiare posizione del socio amministratore fonda la sua responsabilità sui poteri gestori, che comportano l’onere di vigilare sulla gestione e sulle attività finanziarie della società, tanto più quando si tratta di attività con pregnanti obblighi di natura pubblicistica. In ordine all’elemento soggettivo, questo è individuato nel dolo, desunto dall’inadempimento restitutorio a pochi mesi dall’erogazione, dall’omessa rendicontazione e dall’assenza di interlocuzione con l’amministrazione. La domanda è pertanto accolta, con condanna solidale dei convenuti al pagamento della somma, oltre rivalutazione e interessi, e delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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